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Sentenza

Sentenza n. 1840/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del 30.1.2024 prot. 2868 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione al progetto esecutivo per gli interventi di “Adeguamento ai sensi delle NTC 2018 dei viadotti Campedello, Roccaprebalza Nord, Rivi Freddi e Binaghetto”, ha comunicato alla società SALT – Società Autostrada Ligure Toscana p.a. “l'esito negativo dell'attività istruttoria e l'assenza delle condizioni per poter approvare il progetto ai fini convenzionali”.

Giustizia amministrativa202404676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La pronuncia è stata adottata in assenza di opposizione dell’Amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura processuale della decisione e dell’assenza di attività difensiva sostanziale dell’Amministrazione.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale recante esito negativo dell’istruttoria e assenza delle condizioni per l’approvazione convenzionale del progetto esecutivo di adeguamento di quattro viadotti alle NTC 2018

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria autostradale aveva impugnato il provvedimento ministeriale del 30 gennaio 2024, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva comunicato l’esito negativo dell’attività istruttoria e l’assenza delle condizioni per approvare, ai fini convenzionali, il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento di quattro viadotti alle NTC 2018. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale. L’Amministrazione non si è opposta alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiara estinto il giudizio per rinuncia

    La rinuncia al ricorso, non opposta dall’Amministrazione resistente, determina l’estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata dal difensore munito di mandato speciale, determina l’estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione dell’Amministrazione resistente.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la decisione è esclusivamente processuale e l’Amministrazione non ha svolto attività difensiva sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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