Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04310/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di Marco Agostini per il reato di falso ideologico e, accogliendo l'opposizione della querelante F.A.S.T. Coop società a r.l., aveva ordinato la formulazione dell'imputazione. La vicenda trae origine da una gara per l'assegnazione di servizi di assistenza scolastica: la società "Nuova Futuro Cooperativa sociale", amministrata dall'indagato, risultò aggiudicataria; la concorrente F.A.S.T. Coop denunciò che la Nuova Futuro aveva autocertificato falsamente l'esperienza quinquennale di una propria operatrice (Roberta Montagnani). Il P.M. aveva chiesto l'archiviazione richiamando anche le valutazioni del TAR, e rilevando che "non è stato possibile compiere più mirati accertamenti" sulla posizione dell'operatrice. Il GIP, in sede camerale, ritenne invece dagli atti che l'indagato avesse indicato nella propria offerta esperienze non riscontrabili nel curriculum dell'operatrice e che tale indicazione mendace integrasse la lesione della fede pubblica, disponendo l'imputazione coatta. Il ricorrente contestava l'abnormità dell'ordinanza, sostenendo che il GIP si fosse sostituito alle funzioni del P.M. e avesse ritenuto provati fatti che il P.M. non aveva accertato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della fattispecie impugnabile: non è consentito il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione e ordina la formulazione dell'imputazione. Inoltre la Corte ha ritenuto assente l'abnormità dell'atto: il GIP ha esercitato i poteri di verifica della richiesta di archiviazione, traendo dagli atti elementi ritenuti sufficienti per sostenere l'accusa, senza motivazione illogica o contraddittoria e senza usurpare poteri del P.M. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 410 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'udienza camerale a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione; disciplina il procedimento per l'opposizione della persona offesa e la relativa attività del GIP

  • art. 409, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente al GIP, ricevuta la richiesta di archiviazione, di verificare se dagli atti emergano elementi sufficienti per sostenere l'accusa e, in tal caso, ordinare la formulazione dell'imputazione; norma usata dalla Corte per legittimare il potere di verifica del GIP

  • art. 409, comma 6 cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale sulle ipotesi limitate di impugnabilità per nullità formali degli atti connessi all'archiviazione

  • art. 112 Cost.

    Richiamato a fondamento del principio di obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere del GIP di vigilare sulla richiesta di archiviazione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modificata la disciplina dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione (introducendo il reclamo al tribunale monocratico); la Corte rileva che la legge ha esteso e regolato i casi di proponibilità del rimedio, senza però introdurre impugnabilità della decisione di rigetto della richiesta di archiviazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui è stata applicata la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che rigetta una richiesta di archiviazione e ordina la formulazione dell'imputazione: il rimedio contro atti di archiviazione è regolato diversamente (reclamo in specifiche ipotesi).
  • Il GIP, ricevuta una richiesta di archiviazione, ha il potere e il dovere di verificare autonomamente se dagli atti emergano elementi sufficienti per sostenere un'accusa; ciò non costituisce usurpazione delle funzioni del Pubblico Ministero se il giudice si limita a valutare la documentazione di indagine.
  • L'abnormità del provvedimento giudiziario richiede uno sviamento di potere rilevante (strutturale o funzionale) che determini un pregiudizio non sanabile: il semplice dissenso sulla opportunità di compiere ulteriori indagini non basta.
  • Se il P.M. invoca l'impossibilità di effettuare approfondimenti, ciò non impedisce al GIP di trarre dalle risultanze già acquisite elementi idonei a sostenere l'accusa e a ordinare l'imputazione quando il dato probatorio sia ritenuto significativo.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe proporre rimedi nel corretto ambito procedurale (se idonei, reclamo per archiviazione o impugnazioni specifiche per nullità) e, se si contesta l'abnormità, dimostrare una concreta e grave deviazione di potere o una stasi processuale non sanabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.