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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva acquistato un immobile ad uso ipermercato e versato imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale ritenendolo fabbricato strumentale; successivamente ha richiesto il rimborso sostenendo che, trattandosi di immobile in corso di costruzione, le imposte ipotecaria e catastale dovevano essere versate in misura fissa (richiamando l'applicazione delle norme sul trasferimento di immobili in corso di costruzione e la circolare 12/E del 12/03/2010). L'Agenzia ha negato il rimborso e ha impugnato la sentenza favorevole in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'ufficio con messo autorizzato in sede di appello, ha dichiarato che il termine decadenziale triennale previsto dal D.P.R. 131/1986 art.77 decorre dal pagamento (o, se posteriore, dal momento in cui è sorto il presupposto per la restituzione) e che le circolari amministrative non costituiscono fonte di diritto in grado di creare un nuovo titolo di rimborso. Ha escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento o l'applicabilità della prescrizione decennale civile per eludere la specifica disciplina tributaria della ripetizione dell'indebito. Ha inoltre affermato che il principio dell'affidamento (L. 212/2000) non sposta il termine di decadenza per la richiesta di rimborso, potendo incidere al più su sanzioni e interessi. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986

    Stabilisce il termine decadenziale di tre anni per l'istanza di restituzione delle imposte ipotecarie e catastali; decorre dal pagamento o, se posteriore, dal momento in cui è sorto il presupposto per la restituzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 16; art. 19; art. 21; art. 62

    Art.16: conferma la legittimazione del messo dell'Amministrazione a notificare in sede tributaria (primo e secondo grado). Art.62 rinvia alle norme codicistiche per la cassazione. Le disposizioni sul contenzioso tributario definiscono i rimedi e i termini speciali per i rimborsi.

  • D.P.R. 633/1972

    Norma citata in relazione alla qualificazione dell'immobile come strumentale ai fini Iva; contestualmente valutata rispetto all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali.

  • D.Lgs. 347/1990

    art. 1-bis allegato tariffa; art. 10, comma 1

    Norme della tariffa catastale richiamate dalla ricorrente per sostenere il criterio di imposizione in misura fissa per immobili in corso di costruzione; la Corte ha ritenuto irrilevante la circolare che interpreta tali norme ai fini di far decorrere il diritto alla restituzione.

  • Codice Civile

    Art.2033 (ripetizione dell'indebito) e art.2041 (arricchimento senza causa) non sono applicabili per sovrapporre la prescrizione decennale o per esercitare un'azione generale quando esisteva un rimedio tributario speciale soggetto a decadenza.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Il principio dell'affidamento (art.10) può escludere sanzioni e interessi in caso di atteggiamento confusivo dell'Amministrazione, ma non esonera dall'obbligo tributario né estende i termini di decadenza per i rimborsi.

  • D.P.R. 115/2002

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto integrale del ricorso, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; applicato dalla Corte alla ricorrente.

Massime di principio

  • Le richieste di rimborso di imposte tributarie sono soggette a termini di decadenza specifici stabiliti dalla normativa tributaria (es. D.P.R. 131/1986, art.77); tali termini decorrono dal pagamento o dal momento in cui sorge il presupposto per la restituzione.
  • Le circolari amministrative hanno efficacia interpretativa e vincolano l'organizzazione interna dell'Amministrazione ma, salvo che la legge non attribuisca loro poteri autonomi, non costituiscono fonte di diritto capace di far nascere un nuovo diritto soggettivo opponibile oltre i termini di legge.
  • Quando è previsto un rimedio o una disciplina speciale nel diritto tributario per la ripetizione dell'indebito, non è possibile aggirarla invocando le azioni generali civilistiche (arricchimento senza causa o ripetizione dell'indebito) per ottenere termini più favorevoli.
  • Le notifiche effettuate dall'Amministrazione tramite messo autorizzato sono valide nei gradi di merito (primo e appello); per la cassazione la notifica deve rispettare le forme prescritte dal codice (ufficiale giudiziario), salvo diverse previsioni di legge.
  • Il richiamo al principio dell'affidamento e alla buona fede dell'Amministrazione non sposta i termini di decadenza per i rimborsi: può incidere sull'applicazione di sanzioni o interessi ma non sull'obbligo di presentare l'istanza nei termini di legge.
  • In situazioni analoghe è prudente presentare tempestivamente l'istanza di rimborso nei termini previsti dalla norma tributaria e non fare affidamento esclusivo su circolari interpretative per determinare il momento di decorrenza del diritto alla restituzione.

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