Cassazione Civile, Ordinanza n. 07868/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica doganale e dal correlato atto sanzionatorio emessi per importazioni effettuate negli anni 2010-2012. L'amministrazione doganale aveva contestato l'omessa inclusione, nel valore in dogana delle merci importate, delle royalties dovute alla licenziante del marchio, sostenendo che tali corrispettivi dovessero concorrere alla base imponibile dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'amministrazione, ritenendo non provata la daziabilità delle royalties perché non risultava dimostrato che il pagamento fosse condizione della vendita e, inoltre, non risultava provata la consapevolezza dello spedizioniere, qualificato come rappresentante indiretto, circa tale obbligo contrattuale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) violazione/falsa applicazione delle norme civilistiche sull'interpretazione del contratto e delle disposizioni doganali unionale e attuative, sostenendo che la CTR avesse male interpretato il contesto contrattuale e trascurato clausole idonee a dimostrare che le royalties erano condizione della vendita; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato sulla responsabilità dello spedizioniere/rappresentante indiretto nonostante la questione non fosse stata devoluta con il ricorso introduttivo; 3) violazione/falsa applicazione dell'art. 201 CDC, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Quanto al primo, ha affermato che il giudice di merito non aveva esaminato specificamente il contesto contrattuale e si era limitato ad affermazioni generiche e apodittiche, senza verificare se dalle clausole contrattuali emergessero i presupposti per includere le royalties nel valore in dogana, secondo il quadro degli artt. 29 e 32 CDC e degli artt. 157, 159, 160 e 143 DAC. Quanto al secondo motivo, ha rilevato un vizio di extrapetizione, poiché la questione della responsabilità soggettiva del rappresentante indiretto non era stata devoluta dalla contribuente nel ricorso originario. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato utilizzato per censurare l'erronea applicazione delle regole sull'interpretazione contrattuale e sulla disciplina doganale del valore in dogana.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare vizi processuali; nel caso è stato utilizzato per dedurre la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ravvisato ultrapetizione perché la CTR ha deciso sulla responsabilità del rappresentante indiretto senza che la relativa questione fosse stata devoluta.
art. 1362 c.c.
è uno dei canoni di interpretazione del contratto che la Corte richiama nel verificare se il giudice di merito abbia correttamente ricostruito il contenuto negoziale rilevante ai fini doganali.
art. 1363 c.c.
è richiamato quale criterio ermeneutico sistematico per l'interpretazione del regolamento contrattuale rilevante nella valutazione della daziabilità delle royalties.
art. 29 CDC
il valore in dogana delle merci importate coincide, in via generale, con il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare.
art. 32, par. 1, lett. c), CDC
al prezzo di transazione vanno aggiunti i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare quando il compratore è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
art. 157, par. 2, DAC
il diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se si riferisce alle merci oggetto di valutazione e costituisce una condizione di vendita.
art. 159 DAC
il corrispettivo per l'uso del marchio si aggiunge al prezzo solo se ricorrono i presupposti specifici previsti dalla norma, tra cui la commercializzazione con il marchio e l'assenza di libertà dell'acquirente di rifornirsi altrove.
art. 160 DAC
se il pagamento è effettuato a un terzo, le condizioni per l'inclusione nel valore in dogana si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.
art. 143, par. 1, lett. e), DAC
serve a definire il controllo tra licenziante e venditore/produttore, rilevante per stabilire se il pagamento della royalty sia condizione della vendita.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul valore in dogana, i corrispettivi per licenza o royalties non entrano automaticamente nella base imponibile: la loro inclusione richiede l'accertamento concreto che il pagamento sia una condizione necessaria della vendita delle merci importate.
- Quando le royalties riguardano merci commercializzate con un marchio, occorre verificare in modo puntuale il rapporto tra licenziante, venditore/produttore e acquirente, compreso l'eventuale controllo del primo sul secondo e la circostanza che l'acquirente non possa rifornirsi liberamente da fornitori non legati al venditore.
- Il giudice di merito, nel valutare la daziabilità delle royalties, deve esaminare specificamente le clausole contrattuali rilevanti e non può limitarsi a formule generiche o apodittiche sulla mancanza di prova.
- In cassazione, la violazione dei canoni di interpretazione del contratto è censurabile quando si traduce in una erronea ricostruzione del contenuto negoziale rilevante ai fini dell'applicazione della norma sostanziale.
- Sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice pronuncia su una questione non devoluta dalla parte nel ricorso introduttivo o nei motivi di impugnazione.
- La deduzione di un motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile anche quando la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali si traduce nell'erronea applicazione della disciplina sostanziale al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →