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Ordinanza

Ordinanza n. 844/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Area Interventi Diretti Municipi 5-9 - Municipio 8, prot. f205 0210835/13-04-2026 avente ad oggetto la richiesta conguaglio del contributo di costruzione e della monetizzazione delle dotazioni territoriali; ove occorre possa, della Disposizione di Servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 4 del 20 marzo 2024, avente ad oggetto “l’attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23 febbraio 2024 – Punto 2 del dispositivo”; ove occorre possa, della Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 199 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto le “linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia”; della deliberazione della Giunta Comunale n. 1512 del 6 dicembre 2024 recante “approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi, nei casi previsti dalla normativa vigente”; della determina dirigenziale n. 10623 del 13 novembre 2024 dell’Area Pianificazione Attuativa recante i criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi nell’ipotesi di mero cambio d’uso senza incremento di superficie lorda; del rapporto oneri dell’11 luglio 2025 citato nel provvedimento di rideterminazione della monetizzazione dovuta per le dotazioni territoriali ma non reso disponibile e quindi non conosciuto dalla ricorrente; della mail della Direzione Rigenerazione Urbana del 4 luglio 2025 non conosciuta e citata nel provvedimento impugnato di rideterminazione della monetizzazione dovuta per le dotazioni territoriali; di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale e con ogni più ampia riserva di proporre eventuali azioni risarcitorie dei danni subiti per effetto dei provvedimenti adottati dal Comune e qui impugnati.

Giustizia amministrativa202602227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di conguaglio del contributo di costruzione e della monetizzazione delle dotazioni territoriali, per complessivi € 548.868,76

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa costruttrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento del conguaglio relativo al contributo di costruzione e alla monetizzazione delle dotazioni territoriali, nonché, ove occorrente, gli atti generali e applicativi posti a fondamento della rideterminazione, tra cui una disposizione di servizio, deliberazioni della Giunta comunale, una determina dirigenziale, un rapporto oneri e una comunicazione e-mail richiamati nel provvedimento. La ricorrente ha dedotto motivi di illegittimità non specificati nel testo dell’ordinanza e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, riservandosi eventuali azioni risarcitorie.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame non realizzabile nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio rivolto alla società, subordinando tuttavia l’efficacia della misura alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di una cauzione pari all’intero importo richiesto, cioè € 548.868,76. La garanzia dovrà consistere alternativamente in una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta; la mancata prestazione entro il termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della sospensione. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata accolta in presenza di un periculum in mora ritenuto concreto, con subordinazione della misura alla prestazione di una cauzione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un esame approfondito non compatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviare la valutazione piena del fumus alla fase di merito e accordare comunque una misura provvisoria sulla base del periculum in mora.
  • La sospensione cautelare di una richiesta di pagamento può essere subordinata, ai sensi della disciplina della tutela cautelare, alla prestazione di una cauzione pari alle somme richieste, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
  • La garanzia cautelare deve essere prestata entro il termine fissato dal giudice; in mancanza, la misura sospensiva perde automaticamente efficacia.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriStandard urbanistici e dotazioni territorialiTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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