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Sentenza

Sentenza n. 840/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 2798/2024 emessa e pubblicata in data 03 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202502425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2798/2024, nella parte relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019-2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2798/2024, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico compreso tra il 2019 e il 2023, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall'attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati sia il giudicato sia la sua notificazione e quindi rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'inadempimento ministeriale è risultato incontestato, così come l'an e il quantum del credito. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza civile, rilasciando alla ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d'istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo passato in giudicato e la sua notificazione, nonché il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, il giudice può ritenere incontestati l'inadempimento e, se risultanti dal titolo, l'an e il quantum della prestazione dovuta.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente il giudicato entro un termine determinato, specificando le concrete modalità dell'adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, con individuazione del termine entro cui dovrà intervenire e facoltà di delega nei limiti indicati dal giudice.
  • L'attività del commissario ad acta che sia connessa ai doveri istituzionali dell'ufficio di appartenenza non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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