Sentenza del 21/04/2016 n. 2255 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Opposizione - Termini - Istanza di accertamento con adesione - Sospensione - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la presentazione dell'istanza di definizione in contraddittorio comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997. Pertanto, il termine per proporre impugnazione dell'avviso di accertamento è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'opposizione deve quindi essere valutata considerando anche tale periodo di sospensione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della presentazione di un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, con particolare riferimento alla sospensione del termine per impugnare l'avviso di accertamento. La questione era se la presentazione dell'istanza producesse automaticamente la sospensione del termine per ulteriori 90 giorni.
Norme richiamate
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente avvia il procedimento di definizione in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3
La presentazione dell'istanza determina automaticamente la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta tempestivamente un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, il termine per impugnare l'avviso di accertamento si sospende automaticamente per 90 giorni.
- Nel calcolo del termine per il ricorso occorre aggiungere i 90 giorni di sospensione al termine ordinario, verificando con precisione la data di presentazione dell'istanza.
- La sospensione opera anche se il procedimento di adesione non si conclude con un accordo, purché l'istanza sia stata validamente e tempestivamente presentata.
- La disciplina mira a consentire il contraddittorio con l'Amministrazione senza penalizzare il contribuente nella possibilità di proporre successivamente ricorso.
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