Sentenza n. 263/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del verbale di riunione della commissione di controllo degli alloggi sottufficiali a.s.i. ii^ fascia datato-OMISSIS- (doc. sub 1), allegato al foglio prot. n. m_d -OMISSIS- datato 26.05.2025 della circoscrizione alloggiativa di -OMISSIS- del comando logistico a.m. del Ministero della Difesa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del titolo di assegnazione ed esclusione per un anno dalla graduatoria A.S.I. per ritenuta ingiustificatezza della rinuncia a un alloggio di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare assegnatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, militare in servizio permanente effettivo e addetto a un incarico operativo, aveva presentato domanda di assegnazione di un alloggio A.S.I. per il proprio nucleo familiare composto da cinque persone conviventi. Classificatosi al primo posto, aveva ricevuto la proposta di un alloggio composto da tre vani utili e due bagni, con camere da letto di circa 13 e 17 mq. Dopo il sopralluogo aveva rinunciato motivatamente, deducendo l'inidoneità dell'alloggio rispetto alla composizione familiare e alle superfici minime previste per le camere da letto, nonché ulteriori criticità concernenti l'accesso, la recinzione, la presenza di condensa e umidità e possibili infiltrazioni nel box doccia. L'Amministrazione aveva ritenuto ingiustificata la rinuncia e, ai sensi dell'art. 323, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, aveva sospeso il titolo di assegnazione ed escluso il militare dalla graduatoria per un anno. Il ricorso deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la rinuncia fosse giustificata dall'obiettiva inidoneità dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha rilevato che il nucleo familiare era composto da cinque persone, mentre l'alloggio disponeva di soli tre vani utili e di due camere da letto di 13 e 17 mq. Applicando i requisiti igienico-sanitari del D.M. 5 luglio 1975, art. 2, la camera di 13 mq risultava idonea a una sola persona e quella di 17 mq a due persone; pertanto, due componenti del nucleo familiare sarebbero rimasti privi di adeguata sistemazione. L'alloggio era quindi obiettivamente inidoneo rispetto alla composizione familiare e la rinuncia non poteva essere considerata ingiustificata. Per effetto conformativo, l'Amministrazione deve ricollocare il ricorrente nella posizione precedentemente occupata in graduatoria e formulargli una nuova proposta per un alloggio adeguato, ove disponibile o quando si renda disponibile. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 281 d.lgs. 66/2010
Individua il diritto del militare operativamente impiegato all'assegnazione di un alloggio di servizio correlato all'incarico.
art. 318, comma 2, d.P.R. 90/2010
È richiamato dal ricorrente quale criterio per valutare l'idoneità dell'abitazione in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare e dei vani utili.
art. 323, comma 3, d.P.R. 90/2010
Costituisce la base normativa del provvedimento amministrativo di sospensione del titolo di assegnazione e di esclusione annuale dalla graduatoria in caso di rinuncia ritenuta ingiustificata.
art. 2 D.M. 5 luglio 1975
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.
Il giudice utilizza le superfici minime per stabilire che la camera di 13 mq può ospitare una sola persona e quella di 17 mq due persone; l'alloggio non è quindi adeguato per un nucleo familiare di cinque persone.
Massime di principio
- La rinuncia a un alloggio di servizio non può essere qualificata come ingiustificata quando l'unità abitativa proposta è obiettivamente inidonea rispetto alla composizione del nucleo familiare del richiedente.
- Nella verifica dell'idoneità di un alloggio destinato a un nucleo familiare, l'Amministrazione deve considerare il numero dei vani utili e la superficie delle camere da letto secondo i requisiti igienico-sanitari vigenti; un alloggio che non consenta una sistemazione adeguata per tutti i componenti non può fondare l'esclusione del richiedente dalla graduatoria per rinuncia ingiustificata.
- L'annullamento del provvedimento che abbia illegittimamente escluso un richiedente dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di servizio comporta, in applicazione dell'effetto conformativo, la ricollocazione nella posizione precedentemente occupata e l'obbligo dell'Amministrazione di formulare una nuova proposta coerente con le esigenze familiari accertate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →