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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12391/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di actio confessoria servitutis proposta da un condominio e da alcuni condomini per far accertare l’esistenza di una servitù di passo pedonale e carraio a favore del loro fabbricato, in base a "patti speciali delle vendite" contenuti in scritture private autenticate del 1972. Gli attori chiedevano anche la rimozione di paletti e catene che ostacolavano il passaggio. Il tribunale aveva accolto la domanda; in appello la decisione era stata riformata per mancanza di prova dell’anteriorità del tracciato di via Fornaci rispetto alla seconda alternativa prevista negli atti del 1972. Nel ricorso per cassazione gli attori deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’unico tracciato esistente corrisponderebbe alla strada di via Fornaci e quindi alla prima delle due soluzioni pattuite; 2) violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel ritenere necessaria una successiva manifestazione di consenso e nell’aver richiesto agli attori una prova temporale non dovuta, anche richiamando impropriamente una terza strada oggetto di servitù costituita nel 1973 su altri mappali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non investiva entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva fondato il rigetto sia sulla mancata prova dell’anteriorità della via Fornaci, sia sulla mancata prova del successivo accordo attuativo del patto del 1972, mentre i ricorrenti avevano censurato solo la prima ratio. Ha inoltre osservato che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava le norme di diritto asseritamente violate e, per il resto, si risolveva in censure di merito non consentite in sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio per omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non sono state esaminate tutte le risultanze probatorie; non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e non può risolversi in una critica fattuale alla ricostruzione del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non censuri tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere convertito in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il motivo per violazione di legge deve essere specifico e deve indicare le norme asseritamente violate; una critica meramente fattuale o diretta alla ricostruzione del merito è inammissibile.
  • Nell’actio confessoria servitutis, quando la servitù è dedotta da un assetto pattizio che prevede alternative e un successivo accordo attuativo, grava sull’attore l’onere di provare gli elementi necessari a integrare la costituzione della servitù secondo il titolo invocato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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