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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39528/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente e di finanziamento intrattenuto da una società con una banca, rispetto al quale era stato emesso un decreto ingiuntivo per il saldo asseritamente dovuto. La società ingiunta propose opposizione deducendo, tra l'altro, nullità della clausola sugli interessi per genericità del richiamo, applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti e illegittimità dell'anatocismo trimestrale. Nel corso del giudizio il credito fu ceduto a una società veicolo/cessionaria e il debitore contestò la titolarità sostanziale del credito in capo alla cessionaria, sostenendo che la clausola di cessione escludeva i crediti oggetto di procedimenti giudiziari promossi dai debitori per contestare l'anatocismo o la genuinità delle sottoscrizioni. La Corte d'appello ha ritenuto tardiva tale contestazione, qualificandola come questione di merito proposta solo in comparsa conclusionale, e comunque infondata perché, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è attore in senso sostanziale. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato tardiva la contestazione della titolarità del credito, che secondo la ricorrente era una mera difesa proponibile in ogni stato e grado; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per errata interpretazione della clausola di esclusione dalla cessione, che avrebbe dovuto ricomprendere anche l'opposizione a decreto ingiuntivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di altro giudizio di opposizione all'esecuzione in cui la cessionaria era convenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la statuizione della Corte territoriale che aveva qualificato la contestazione della titolarità sostanziale del credito come eccezione in senso stretto tardivamente proposta. Ha chiarito che la titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché la relativa contestazione costituisce mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e anche rilevabile d'ufficio. Per effetto di tale errore in diritto, la ratio decidendi di inammissibilità è stata cassata. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché rivolti contro argomentazioni rese dalla Corte d'appello ad abundantiam, svolte solo dopo aver già deciso sulla pretesa tardività della contestazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in relazione all'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di primo grado quale successore a titolo particolare nel diritto controverso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per censurare la decisione di merito sulla tardività della contestazione della titolarità del credito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di pretesa inammissibilità per novità della questione in appello

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per i criteri di interpretazione del contratto di cessione del credito

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica della clausola contrattuale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico volto a privilegiare un'interpretazione utile della clausola

  • art. 1369 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione complessiva della clausola negoziale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma di riferimento per il vizio processuale dedotto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma di riferimento per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa sul saldo del conto corrente

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato con riferimento a un diverso giudizio di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'esatto saldo del conto corrente

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente dalla giurisprudenza richiamata sulla titolarità della posizione soggettiva come elemento costitutivo della domanda

  • art. 3297 c.c.

Massime di principio

  • La titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere in giudizio attiene al merito della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte che agisce, salvo che la controparte la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione.
  • La contestazione della titolarità del rapporto sostanziale non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa: è quindi proponibile in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto su una ratio processuale assorbente, le ulteriori argomentazioni svolte solo ad abundantiam non possono essere utilmente censurate ove non incidano sulla decisione effettivamente adottata.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il tema della qualità sostanziale di attore o convenuto va letto in funzione della struttura del processo, ma ciò non trasforma automaticamente la contestazione della titolarità del credito in una preclusione processuale.
  • Quando una clausola di cessione delimita l'oggetto trasferito mediante riferimenti ai procedimenti giudiziari pendenti, la sua interpretazione va compiuta secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; tuttavia, la revisione di tale interpretazione diventa irrilevante se il giudice di legittimità accoglie la censura che colpisce la previa statuizione processuale assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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