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Sentenza

Sentenza n. 4163/2026 - Roma, Sezione 5

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; d) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 8.9.2022; f) del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015.” di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le delibere dei direttori generali e commissari delle aziende sanitarie regionali e di EGAS che hanno certificato i fatturati dei fornitori per le annualità 2015. 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202300895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e provvedimenti regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato gli atti statali, regionali e presupposti relativi alla determinazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla conseguente imposizione degli oneri di ripiano (payback) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, con memoria del 22 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di avere integralmente versato alle Regioni gli importi dovuti nella misura ridotta del 25%, prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Le amministrazioni costituite non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali abbia estinto l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025. La decisione è stata adottata sulla base delle deduzioni della ricorrente e della documentazione prodotta, nonché dell'assenza di opposizione delle amministrazioni costituite. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente e in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali concernenti tale obbligo.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la definizione agevolata degli obblighi di payback prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il versamento integrale, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di payback relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione prevista dalla disciplina applicabile e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
  • Quando l'adempimento previsto dalla normativa sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e la parte ricorrente ne documenta l'integrale esecuzione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere; in tale fattispecie, le spese possono essere compensate secondo la previsione normativa e le peculiarità del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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