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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17581/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava un rapporto relativo al servizio idrico integrato: il Comune aveva trasferito al gestore le infrastrutture e i beni relativi al servizio, e la questione decisa nei gradi di merito era se tale trasferimento, operato ai sensi dell'art. 12 della L. n. 36 del 1994, fosse soggetto a IVA oppure no, alla luce dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, che era stato interpretato come qualificazione della dazione in termini di concessione d'uso gratuita. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo avverso la sentenza della CTR che, confermando la CTP, aveva escluso l'assoggettamento a IVA. Il Comune resisteva con controricorso e, successivamente, chiedeva la definizione agevolata con conseguente estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio proposta dal controricorrente, corredata dalla documentazione del pagamento dovuto. Ha rilevato che era decorso il termine del 15 marzo 2023 senza presentazione di istanza di trattazione e senza diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata, sicché ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130 del 2022. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 36 del 1994

    richiamato come base normativa del trasferimento delle infrastrutture e dei beni del servizio idrico al gestore

  • art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato per la qualificazione della dazione come concessione d'uso gratuita, con conseguente esclusione dell'IVA nei gradi di merito

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria da parte dell'Agenzia

  • art. 5 L. n. 130 del 2022

    applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata

  • art. 23, comma 8-bis, L. n. 176 del 2020

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio della pubblica udienza

Massime di principio

  • Quando la parte resistente documenta l'avvenuto pagamento dovuto e ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale di definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
  • La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine stabilito, insieme all'assenza di un diniego dell'Amministrazione alla definizione, determina il venir meno della prosecuzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe ogni questione sostanziale e impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo quanto stabilito dalla disciplina applicata e, nel caso esaminato, sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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