Cassazione Civile, Ordinanza n. 17581/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava un rapporto relativo al servizio idrico integrato: il Comune aveva trasferito al gestore le infrastrutture e i beni relativi al servizio, e la questione decisa nei gradi di merito era se tale trasferimento, operato ai sensi dell'art. 12 della L. n. 36 del 1994, fosse soggetto a IVA oppure no, alla luce dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, che era stato interpretato come qualificazione della dazione in termini di concessione d'uso gratuita. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo avverso la sentenza della CTR che, confermando la CTP, aveva escluso l'assoggettamento a IVA. Il Comune resisteva con controricorso e, successivamente, chiedeva la definizione agevolata con conseguente estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio proposta dal controricorrente, corredata dalla documentazione del pagamento dovuto. Ha rilevato che era decorso il termine del 15 marzo 2023 senza presentazione di istanza di trattazione e senza diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata, sicché ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130 del 2022. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 36 del 1994
richiamato come base normativa del trasferimento delle infrastrutture e dei beni del servizio idrico al gestore
art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato per la qualificazione della dazione come concessione d'uso gratuita, con conseguente esclusione dell'IVA nei gradi di merito
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria da parte dell'Agenzia
art. 5 L. n. 130 del 2022
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata
art. 23, comma 8-bis, L. n. 176 del 2020
richiamato per la trattazione in camera di consiglio della pubblica udienza
Massime di principio
- Quando la parte resistente documenta l'avvenuto pagamento dovuto e ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale di definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine stabilito, insieme all'assenza di un diniego dell'Amministrazione alla definizione, determina il venir meno della prosecuzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe ogni questione sostanziale e impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo quanto stabilito dalla disciplina applicata e, nel caso esaminato, sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.
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