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Sentenza

Sentenza n. 4471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la nota universitaria relativa all’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa aveva chiesto l’immatricolazione ad anni successivi al primo presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, allegando il proprio curriculum, i crediti formativi acquisiti e gli esami sostenuti. L’Università aveva acquisito l’istanza senza esito, rilevando che non era possibile procedere alla pubblicazione di un avviso per l’ammissione ad anni successivi al primo in assenza di posti definitivamente disponibili. Il TAR aveva ritenuto che anche i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale per la prima immatricolazione dovessero essere sottoposti, per l’accesso agli anni successivi, a una selezione comparativa basata sui crediti e sulle propedeuticità, senza riserve o preferenze derivanti dalla graduatoria nazionale; aveva quindi ordinato il riesame dell’istanza, escludendo tuttavia l’immatricolazione immediata. L’Università ha appellato sostenendo che i punti 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022 disciplinano due canali distinti: il punto 12 riserva prioritariamente l’accesso ai posti disponibili agli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, previo riconoscimento dei crediti, mentre il punto 13 prevede soltanto in via residuale una procedura concorsuale, preceduta da avviso pubblico, per gli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. L’appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado e ha chiesto subordinatamente la rimessione all’Adunanza Plenaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e salvando gli atti impugnati. Il Collegio ha interpretato congiuntamente i punti 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022 alla luce del sistema di programmazione nazionale degli accessi previsto dalla legge n. 264/1999. Il punto 12 disciplina l’accesso ad anni successivi al primo dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale: l’iscrizione richiede il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e la documentata disponibilità di posti nella relativa coorte, ma comporta lo scorrimento della graduatoria nazionale a beneficio degli studenti non ancora immatricolati collocati in posizione utile, comprese le ipotesi di rinunce successive all’immatricolazione. Il punto 13, introdotto dalla clausola “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12”, opera invece soltanto dopo che non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale. Esso riguarda i posti ulteriormente vacanti per rinunce, trasferimenti, passaggi o altri eventi che determinino la definitiva vacanza del posto e impone all’ateneo la pubblicazione di un avviso e lo svolgimento di una selezione concorsuale tra gli aspiranti esterni, senza necessità di una prova preliminare di ammissione. Ne consegue che gli aspiranti provenienti da altri corsi di studio o da altri atenei non possono concorrere sui posti disponibili finché vi siano candidati in posizione utile nella graduatoria nazionale che abbiano espresso una scelta in favore dell’ateneo interessato. Il Collegio ha ritenuto erronea la tesi del TAR secondo cui il punto 13 avrebbe carattere autonomo e immediatamente attivabile, nonché l’idea che la graduatoria nazionale per il primo anno non possa rilevare per l’accesso agli anni successivi. Ha inoltre escluso i presupposti per una questione di legittimità costituzionale, per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o per la rimessione all’Adunanza Plenaria. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.

Norme richiamate

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    «posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione»

    La programmazione nazionale degli accessi ai corsi a numero chiuso determina la consistenza delle coorti e costituisce il quadro normativo entro cui devono essere gestite anche le immatricolazioni agli anni successivi al primo.

  • art. 3 legge 2 agosto 1999, n. 264

    «In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999»

    La programmazione è riferita agli ingressi al primo anno; gli accessi agli anni successivi devono comunque mantenersi entro i posti originariamente programmati e destinati alla ricostituzione delle coorti.

  • punti 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022

    «Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità»; «fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12»

    Il punto 12 istituisce un canale prioritario collegato alla graduatoria nazionale, subordinato al riconoscimento dei crediti, delle propedeuticità e alla disponibilità di posti; il punto 13 disciplina invece un canale residuale, attivabile solo dopo l’esaurimento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale, mediante avviso pubblico e selezione degli aspiranti.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea a programmazione nazionale, l’accesso agli anni successivi al primo deve rispettare la consistenza delle coorti determinata dalla programmazione ministeriale e non può prescindere dalla disponibilità di posti originariamente programmati per ciascun anno accademico.
  • Quando la disciplina ministeriale collega l’iscrizione ad anni successivi al primo allo scorrimento della graduatoria nazionale, i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria hanno priorità sui posti che si rendano disponibili, purché siano verificati i crediti formativi, le propedeuticità e la disponibilità di posti presso l’ateneo.
  • Una procedura concorsuale aperta agli aspiranti provenienti da altri corsi di studio o da altri atenei può essere attivata soltanto in via residuale, dopo l’esaurimento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale, e richiede un previo avviso pubblico e una selezione comparativa.
  • La clausola di salvezza che subordina una procedura successiva a quanto previsto da una disciplina precedente impone di considerare la procedura successiva come residuale e non immediatamente alternativa a quella prioritaria.
  • Il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità è necessario per l’iscrizione ad anni successivi al primo, ma non elimina la priorità derivante dalla graduatoria nazionale né consente agli aspiranti esterni di concorrere immediatamente sui medesimi posti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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