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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10664 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane che determinava il coefficiente specifico di consumo di gasolio per gli anni 2006-2008 e sei buoni di riaccredito relativi alle accise già versate, chiedendo il riconoscimento di un maggiore coefficiente e, quindi, di un maggiore rimborso. Dopo l'accoglimento parziale in primo grado, l'Agenzia propose appello principale e la società appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale respinse l'appello dell'Agenzia e accolse integralmente quello della contribuente. In cassazione l'Agenzia dedusse, da un lato, omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'impugnazione di alcuni buoni di riaccredito e, dall'altro, violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare l'effettivo consumo di gasolio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Commissione regionale aveva esaminato nel merito la pretesa della contribuente, manifestando così implicitamente il rigetto dell'eccezione di tardività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice regionale non aveva posto a carico dell'Amministrazione la prova del consumo, ma aveva ritenuto provato dalla società il corretto coefficiente di consumo mediante un verbale di sopralluogo redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane il 18 novembre 2008. L'Agenzia è stata condannata a pagare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando, pur in assenza di una motivazione espressa su una specifica eccezione, la decisione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento di tale eccezione e comporti quindi un rigetto implicito.

  • Art. 2697 c.c.

    La censura relativa all'onere della prova deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata. Nel caso esaminato, la decisione si fondava sulla prova positiva fornita dalla contribuente, non su un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.

  • Art. 55, comma 6, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla disciplina del rimborso delle accise e alla prova dei consumi di gasolio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la motivazione effettiva della sentenza regionale.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dall'Amministrazione dello Stato, che è esonerata dal relativo versamento.

  • Art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando manca una risposta espressa: se la motivazione complessiva della sentenza è incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione non esaminata, può configurarsi un rigetto implicito.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Se il motivo critica una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • In materia di rimborsi fiscali, la parte che chiede il rimborso deve fornire una prova concreta del presupposto della propria pretesa. Documenti formati o verificati dall'Amministrazione, come un verbale di sopralluogo dei suoi funzionari, possono costituire elementi probatori decisivi.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti e le prove già valutati dai giudici di merito: occorre dimostrare uno specifico errore giuridico o un vizio processuale rilevante, collegato alla motivazione effettiva della sentenza.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte; per le amministrazioni dello Stato resta invece escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

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