Cassazione Civile, Ordinanza n. 15722/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia traeva origine da una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali pretesi dall'ente previdenziale nei confronti della società ricorrente. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione della società, ritenendo non dovute le somme perché l'ente non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa contributiva. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato prescritti i contributi maturati fino al 18 maggio 1996 e rigettato per il resto l'opposizione, valorizzando i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento come elementi probatori idonei a fondare la pretesa contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nelle more ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della cartella (cd. rottamazione quater), impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione. Da ciò ha fatto derivare l'intervenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata della cartella esattoriale oggetto del giudizio e aveva assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti riferiti a quei carichi. Ha compensato le spese di legittimità nei rapporti con l'INPS e non ha provveduto sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. Ha escluso inoltre il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la sanzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 operi solo per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il meccanismo del doppio contributo unificato ha funzione sanzionatoria per le impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica quando l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta per carenza di interesse
definizione agevolata (cd. rottamazione quater)
l'adesione senza riserve alla procedura, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definendi, comporta sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la sanzione economica non si applica all'inammissibilità sopravvenuta, ma solo a quella originaria
Massime di principio
- L'adesione incondizionata a una definizione agevolata del carico oggetto del giudizio può determinare sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e quindi l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorrente manifesta, con atti idonei e inequivoci, la volontà di avvalersi del condono/definizione agevolata impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, viene meno l'interesse attuale alla decisione della causa di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura sanzionatoria e si applica solo all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non a quella sopravvenuta.
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