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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6966/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per tre ragioni principali: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 179, 180, 525, 544 e 604 c.p.p., deducendo che la Corte territoriale ha letto una motivazione di sei pagine solo due minuti dopo la chiusura delle conclusioni; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. con riferimento al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e alla valutazione del comportamento processuale dell'imputato; 3) carenza di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), anche alla luce di un decreto di archiviazione prodotto nel corso del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze infondate e ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi espressi dalla giurisprudenza secondo cui la lettura della motivazione pochi minuti dopo la discussione, sebbene inopportuna, non è tra le ipotesi tassative di nullità processuale; la predisposizione di una bozza da parte del giudice non viola automaticamente il diritto di difesa. Quanto all'art. 62-bis c.p., la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito congrua e fondata sulla mancata dimostrazione di elementi concreti di resipiscenza, così legittimando il diniego delle attenuanti generiche. Sulla ricettazione (art. 648 c.p.) la Corte ha ritenuto che la disponibilità di merce contraffatta e dei macchinari per l'assemblaggio costituisse elemento sufficiente per far sussistere la responsabilità, e ha giudicato inammissibili le censure basate sul decreto di archiviazione che i giudici di merito hanno motivatamente non seguito. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; resta confermata la condanna per gli artt. 474 e 648 c.p., mentre la Corte d'appello aveva già concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma penale citata come uno dei fatti contestati all'imputato; la motivazione di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato contestato in concordanza con la ricostruzione fattuale

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina la ricettazione: la Corte ha ritenuto che la disponibilità di merce contraffatta e dei macchinari per assemblarla costituisse elemento fattuale idoneo a integrare la ricettazione; il decreto di archiviazione citato dalla difesa non è risultato decisivo per convincere i giudici di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti: la Corte ha confermato che l'accertamento dell'esistenza di attenuanti è un giudizio di fatto discrezionale del giudice di merito e che la mancata concessione può essere motivata con la mancanza di elementi concreti di resipiscenza

  • artt. 179, 180, 525, 544, 604 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dalla difesa per sostenere la nullità della sentenza; la Corte di cassazione ha però ritenuto che le modalità di deliberazione e la rapida lettura della motivazione non rientrano nelle ipotesi tassative di nullità previste da tali norme e che la mancanza o carenza di motivazione non sempre determina nullità procedurale

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: la Corte ha osservato che gli eventuali profili di inopportunità (es. bozza predisposta) non si collocano tra le ipotesi tassative previste da questa norma e successive

  • art. 546, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato a conferma che anche la lettura rapida della sentenza non configura automaticamente violazione delle norme che regolano la pronuncia e la motivazione

Massime di principio

  • La rapida lettura della motivazione subito dopo la discussione, anche se inopportuna, non determina di per sé la nullità della sentenza: le nullità sono tassative e previste dalla legge; occorre verificare se ricorrono quelle ipotesi previste dal codice di rito
  • La predisposizione di una bozza di motivazione da parte del giudice non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa, purché durante la discussione rimanga possibile al giudice modificare il proprio convincimento in base agli argomenti delle parti
  • La carenza o la scarsa estensione della motivazione non sempre comportano nullità: il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancante, e la Corte di cassazione sindaca la motivazione solo nei limiti della logicità, coerenza e completezza
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. è valutazione di merito: la loro esclusione può essere legittima se il giudice indica ragioni concrete (es. assenza di segni di resipiscenza); tale valutazione è difficilmente ribaltabile in Cassazione
  • Un decreto di archiviazione emesso in fase investigativa non vincola i giudici di merito che, sulla base degli elementi processuali acquisiti, possono giungere a una diversa valutazione della responsabilità
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione di fatto o della congruità della pena: il controllo è essenzialmente di legittimità e di motivazione

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