Cassazione Civile, Ordinanza n. 26105/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un trasferimento di somme pari a euro 2.100.000,00 che, secondo i giudici di merito, furono prelevate dal conto di gestione acceso da un soggetto presso una società di intermediazione finanziaria e accreditate sul conto corrente intestato al fratello del disponente presso altro istituto. Il giudice di primo grado aveva condannato il destinatario dell'accredito alla restituzione dell'importo a titolo di indebito, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, qualificando l'operazione come delegazione di pagamento priva di giustificazione causale e valorizzando anche una riconosciuta confessione stragiudiziale sul ricevimento delle somme e sull'assenza di titolo. Il ricorrente proponeva sette motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio lo schema della delegatio solvendi senza provocare il contraddittorio; 2) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per mancanza di adeguata argomentazione sulla delegazione di pagamento; 3) violazione degli artt. 1268, 1269, 1270 e 1180 c.c., contestando la sussistenza stessa della delegazione di pagamento e la legittimazione attiva dell'attore alla ripetizione; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730-2735 c.c., per asserito travisamento della testimonianza di un teste circa la confessione del convenuto; 5) nullità e violazione del contraddittorio per il rigetto della richiesta di prova contraria dopo la testimonianza; 6) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo erronea prova della provenienza delle somme dalle disponibilità del disponente e censurando il mancato ingresso della prova contraria; 7) violazione degli artt. 1418, 1325 nn. 2 e 3, e 1346 c.c., sostenendo la nullità dell'impegno restitutorio per difetto di causa e di oggetto e l'impossibilità di fondare su di esso la pretesa restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo infondate o inammissibili le censure. Ha affermato che la qualificazione giuridica dell'operazione come delegazione di pagamento non integrava una questione nuova di fatto, ma una mera questione di diritto, per cui non era necessario attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo chiaro fondato su ordine di trasferimento, esecuzione dell'accredito e riconoscimento dell'assenza di titolo. Ha ritenuto corretta la ricostruzione probatoria della provenienza delle somme e della loro indebita attribuzione, valorizzando la consulenza grafologica e la testimonianza richiamata, e ha giudicato inammissibili le censure che miravano in sostanza a una rivalutazione del merito. In particolare, ha osservato che l'eventuale invalidità dell'impegno restitutorio non incideva sul valore probatorio della confessione stragiudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
l'obbligo di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste, non le mere questioni di diritto o di qualificazione giuridica di fatti immutati nel processo
art. 132 c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile, contraddittoria o obiettivamente irriconoscibile come giustificazione della decisione
art. 156 c.p.c.
richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. quale parametro della nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 1268 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la configurabilità della delegazione di pagamento
art. 1269 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la configurabilità della delegazione di pagamento
art. 1270 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la configurabilità della delegazione di pagamento
art. 1180 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la configurabilità dell'adempimento da parte di terzo o dello schema negoziale ricostruito in sentenza
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni impossibili da ricondurre alla fonte probatoria acquisita; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio
art. 2730 c.c.
richiamato in relazione alla valorizzazione della confessione stragiudiziale resa dal destinatario delle somme
art. 2735 c.c.
richiamato in relazione alla valorizzazione della confessione stragiudiziale resa dal destinatario delle somme
art. 101 c.p.c.
il contraddittorio non va riaperto quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente fatti già acquisiti e non introduca nuovi fatti o nuove prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente nel censurare la valutazione della prova testimoniale e il rigetto della prova contraria
art. 183 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente nel lamentare il diniego di prova contraria e la gestione della fase istruttoria
art. 244 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente nel lamentare il diniego di prova contraria
art. 257 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente nel lamentare il diniego di prova contraria
art. 2697 c.c.
la censura è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione la valutazione delle prove e non denuncia una reale inversione dell'onere probatorio
art. 1418 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità dell'impegno restitutorio
art. 1325 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità dell'impegno restitutorio per difetto di causa e oggetto
art. 1346 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità dell'impegno restitutorio per indeterminatezza dell'oggetto
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di fatti storici già allegati e provati non integra di regola una nuova questione di fatto: il giudice può procedere alla riqualificazione senza violare l'art. 101, comma 2, c.p.c., purché non introduca un diverso thema decidendum fattuale o prove nuove.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi realmente o sia talmente incoerente o incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente la semplice insoddisfazione della parte per il contenuto argomentativo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o su informazioni non desumibili dalla fonte acquisita; non è deducibile per contestare la valutazione di attendibilità o la scelta tra diverse letture delle prove.
- La censura ex art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- L'eventuale invalidità di un impegno restitutorio non esclude, di per sé, il valore probatorio di una confessione stragiudiziale circa la ricezione di somme prive di titolo, quando la ratio della decisione sia fondata sulla confessione e sull'accertata mancanza di causa del trasferimento.
- La prova contraria richiesta oltre i termini o su circostanze già implicate nel thema probandum può essere legittimamente respinta; la parte che se ne dolga deve indicare specificamente la decisività della prova e il pregiudizio processuale subito.
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