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Sentenza

Sentenza n. 1116/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 858/2024, pubblicata il 21/6/2024.

Giustizia amministrativa202501548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese legali, della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 858/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 858/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito di istruttoria, è emerso che il pagamento spettante al docente era stato effettuato il 23 febbraio 2026 e che le spese legali erano già state pagate il 2 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nelle more aveva integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della necessità di instaurare il giudizio di ottemperanza prima dell'intervenuto adempimento. Le spese sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con condanna alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale dell'obbligo sancito dal giudicato intervenuto nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa sostanziale sia stata pienamente e puntualmente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione in base alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e tenendo conto dell'attività processuale svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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