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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27729/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Gambia aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Paese dopo aver ferito lo zio in un diverbio legato a questioni ereditarie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Firenze aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistenti i presupposti di tutte le forme di tutela, anche alla luce della situazione generale del Gambia. In cassazione il richiedente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme in materia di protezione internazionale e umanitaria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, lamentando che la Corte territoriale non avesse svolto un'adeguata indagine sulla situazione socio-economica del Paese di origine e avesse reso una motivazione solo apparente; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo l'omesso giudizio comparativo tra la sua condizione di vulnerabilità nel Paese d'origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, oltre alla mancata considerazione del divieto di espulsione e dei seri motivi umanitari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha anche dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'Interno, perché tardiva e non qualificabile come controricorso, in quanto priva dell'esposizione dei motivi di diritto richiesta dall'art. 366 c.p.c. I motivi del ricorso sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti generici: la Corte ha osservato che la domanda di protezione umanitaria, proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, doveva essere esaminata secondo la disciplina precedente, ma ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente. La Corte d'appello aveva infatti rilevato l'assenza di specifiche allegazioni su violazioni di diritti fondamentali nel Paese di origine e la mancanza di una significativa integrazione in Italia, essendo stati dedotti solo corsi di italiano e attività di volontariato. Poiché il ricorso non conteneva censure concrete e pertinenti rispetto a tali rilievi, è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per l'irrituale costituzione dell'Amministrazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma che disciplina la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 366 c.p.c.

    Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda.

  • art. 370 c.p.c.

    La mera costituzione al solo fine di partecipare all'udienza non integra un valido controricorso.

  • d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato dal ricorrente a fondamento delle censure sulla protezione internazionale.

  • d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul dovere di valutazione delle fonti informative.

  • d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente come base della protezione umanitaria per seri motivi di carattere umanitario.

  • d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente per il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione o gravi pericoli nel Paese d'origine.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione nel caso.

  • d.l. n. 113 del 2018

    La Corte afferma che non si applica alle domande di protezione umanitaria proposte prima della sua entrata in vigore.

  • l. n. 132 del 2018

    Norma di conversione del d.l. n. 113 del 2018, richiamata per il regime temporale della protezione umanitaria.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la costituzione dell'intimato mediante un atto che si limiti a dichiarare la volontà di partecipare all'udienza, senza contenere l'esposizione dei motivi di diritto, non vale come controricorso ed è inammissibile.
  • Le censure contro il rigetto della protezione umanitaria devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La motivazione della decisione di merito non è apparente quando il giudice esplicita le ragioni del diniego, indicando l'assenza di allegazioni su vulnerabilità e l'insufficienza dell'integrazione nel territorio italiano.
  • Per le domande di protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta nel 2018, si applica la normativa vigente al momento della presentazione della domanda.
  • Ai fini della protezione umanitaria è necessario un concreto giudizio comparativo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, ma tale comparazione deve essere supportata da allegazioni specifiche e puntuali.
  • La mera deduzione di corsi di lingua e attività di volontariato, senza ulteriori elementi concreti, può essere ritenuta insufficiente a dimostrare una significativa integrazione sociale e lavorativa.
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