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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24072/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma d'appello che li aveva condannati per tentativo di furto aggravato e per il porto di oggetti atti ad offendere/non meglio precisate violazioni (art. 110, 56, 624-bis, 625, n.2, 99 c.p.; art.4 L.110/1975 ecc.). Le censure principali: insufficienza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del tentativo (si sarebbe trattato di atti meramente preparatori), mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle dichiarazioni testimoniali; contestazione della qualificazione come tentativo invece che come semplice danneggiamento; contestazione della aggravante di cui all'art.625 n.2 c.p.; dedotta inesistenza dell'idoneità degli atti (strumenti inidonei, protezioni del veicolo e del luogo), rilievo sull'inesistente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per Dardo specifica censura anche sull'applicazione dell'art.4 della L.110/1975 (porto di oggetti atti ad offendere) sostenendo che il giravite trovato addosso spettasse all'altro soggetto e non fosse idoneo al fine criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (inammissibili/senza fondamento nei punti principali). Ha ritenuto che le valutazioni di merito fossero adeguatamente motivate: le dichiarazioni del teste Cusimano e della persona offesa (Floreno) e le risultanze materiali (gommino della serratura manomesso, anta disallineata) giustificavano la conclusione della univoca destinazione degli atti e dell'idoneità causale ex ante, configurando il tentativo punibile. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza sull'art.56 c.p.: l'idoneità si giudica ex ante con una prognosi ex post fondata sulle circostanze conosciute dall'agente; non è escluso il tentativo per mera carenza di successo quando l'azione non sia assolutamente inidonea. Ha altresì confermato l'applicabilità dell'art.4 L.110/1975 nel caso in cui lo strumento sia obiettivamente adeguato al contesto e abbia finalità predatorie condivise, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi specifici. Conseguenza: conferma delle condanne pronunciate in primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    L'art.56 è stato interpretato secondo la giurisprudenza consolidata: la configurabilità del tentativo richiede l'idoneità causale degli atti e la univocità della loro destinazione; l'idoneità si valuta ex ante mediante una prognosi ex post basata sulle circostanze prevedibili dall'agente al momento dell'azione

  • Codice penale, art. 624-bis

    Richiamato come riferimento alla fattispecie di furto (e/o sue forme aggravate) contestata; la Corte ha mantenuto la qualificazione del fatto come tentato furto alla luce delle risultanze di fatto

  • Codice penale, art. 625, primo comma, n. 2

    La modifica/manomissione della serratura e gli elementi materiali sono stati ritenuti idonei a giustificare l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art.625 n.2 (commissione del furto con particolare modalità di effrazione)

  • Codice penale, art. 49

    Richiamato con riferimento al delitto impossibile: la Corte distingue l'inidoneità assoluta (che esclude la punibilità) dall'inidoneità relativa o contingente; l'azione è inidonea solo se strutturalmente e strumentalmente incapace in assoluto di realizzare il reato

  • Legge 110/1975, art. 4

    L'art.4 (porto di armi o oggetti atti ad offendere) è applicabile quando lo strumento possiede un'adeguata idoneità oggettiva al contesto temporale e spaziale; la presenza del giravite addosso a un coimputato non esclude la responsabilità del concorso nella condotta

  • Codice penale, art. 62-bis

    Sull'applicazione delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare positivamente la concessione delle attenuanti; il semplice richiamo a precedenti penali e gravità del fatto può giustificare il diniego se non vi sono elementi specifici favorevoli

  • Codice penale, art. 99

    Citato nel capo relativo alla pena (cumulo o responsabilità); la sentenza conferma l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie richiamate in relazione alle condotte accertate

Massime di principio

  • Il tentativo si configura quando, valutando ex ante la situazione come percepita dall'agente, gli atti compiuti risultano idonei a conseguire l'obiettivo criminoso: la valutazione è prognostica e non può essere condizionata dagli effetti reali mancati
  • La distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi non è un discrimine assoluto: atti che appaiono preparatori possono integrare tentativo se indicano l'avvio determinato dell'esecuzione e una significativa probabilità di riuscita salvo eventi imprevisti
  • L'eventuale carenza di mezzi o protezioni del bene non esclude il tentativo salvo che tale carenza determini un'inidoneità assoluta e strutturale dell'azione a realizzare il reato
  • La presenza di strumenti idonei o la loro detenzione, anche se rinvenuti addosso a uno dei partecipanti, può essere valutata come strumentalità condivisa e giustificare responsabilità concorrente, ai sensi delle regole sul concorso di persone
  • Per l'applicazione dell'art.4 L.110/1975 rileva l'adeguatezza oggettiva del mezzo rispetto al tempo e al luogo: non è necessario provare un progetto concreto di offesa alla persona perché sussista il porto di oggetti atti ad offendere
  • Il giudice che neghi le attenuanti generiche non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole, ma deve indicare i motivi decisivi; la mera enunciazione di precedenti o della gravità del fatto, se motivata, può legittimare il diniego
  • La riqualificazione del fatto (es. da tentato furto a danneggiamento) richiede che le risultanze probatorie contraddicano in modo specifico e motivato la conclusione dei giudici di merito; la semplice affermazione difensiva non è sufficiente a sovvertire la valutazione
  • In cassazione le censure generiche e non confrontate in modo specifico con la motivazione di merito sono generalmente inammissibili o infondate: è necessario un'effettiva critica delle ragioni giustificative adottate dai giudici di merito

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