Ordinanza n. 62/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al rimborso della somma versata al comune di S. Omero di €. 13.664,64, ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; e per la conseguente condanna alla sua restituzione, per essere stata indebitamente percepita, maggiorata di interessi e rivalutazione secondo legge, con decorrenza dalla prima domanda al soddisfo; con vittoria delle competenze legali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA, CAP e contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento del Comune consistito nella percezione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, della cui restituzione è chiesto l’accertamento
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla restituzione della somma di 13.664,64 euro, o della diversa somma ritenuta di giustizia, versata al Comune di Sant’Omero a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nonché la condanna dell’amministrazione alla restituzione, con interessi e rivalutazione. Il TAR aveva già disposto, con ordinanza collegiale n. 461/2025, un incombente istruttorio consistente nella produzione di documentazione utile alla decisione. Poiché il Comune non ha dato riscontro, il Collegio ha ritenuto necessario sollecitare nuovamente l’adempimento e ha richiamato il dovere delle parti di fornire ogni ulteriore chiarimento sui fatti di causa utile alla decisione, in applicazione del principio di leale cooperazione processuale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale e ha disposto un ulteriore incombente istruttorio. Il Comune di Sant’Omero è stato ordinato di adempiere a quanto già richiesto con l’ordinanza collegiale n. 461/2025 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore determinazione ordinatoria all’esito dell’adempimento, precisando che il mancato riscontro potrà essere valutato in sede di decisione e anche ai fini della regolazione delle spese di lite. La Segreteria è stata incaricata di comunicare entrambe le ordinanze alle parti, comprese quelle non costituite.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
principio della leale cooperazione
Il giudice richiama il dovere delle parti di cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo e di rappresentare ogni ulteriore chiarimento sui fatti di causa utile alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando una parte non adempie a un incombente istruttorio già disposto, il giudice può rinnovare la comunicazione dell’ordine e assegnare un nuovo termine perentorio di adempimento, riservando ogni ulteriore determinazione all’esito dell’attività richiesta.
- Il mancato riscontro a un ordine istruttorio può essere valutato dal giudice nella decisione della controversia e ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Il principio di leale cooperazione processuale impone alle parti di fornire chiarimenti sui fatti di causa utili alla decisione, in funzione della ragionevole durata del processo.
- Le comunicazioni relative agli adempimenti processuali possono essere ordinate dal giudice in via esclusiva tramite il Processo amministrativo telematico, secondo le modalità indicate nel provvedimento.
Come è indicizzato
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