Cassazione Penale, Sentenza n. 00071/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tozzoli era stato condannato in giudizio abbreviato dal Tribunale di Monza per: A) sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di sua proprietà (c.d. sottrazione/appropriazione del veicolo) e B) presentazione di una falsa denuncia di smarrimento del medesimo veicolo (art. 483 c.p.). Con il ricorso si deduceva: (i) la violazione di legge per omissione della Corte d'appello nel dichiarare prescritti i reati contestati al capo B), nonostante la specifica richiesta difensiva; (ii) vizio di motivazione nella conferma della responsabilità, sostenendo che Tozzoli aveva regolarizzato la situazione assicurativa e che il veicolo era stato venduto tramite intermediario dopo passaggi di proprietà, con possibilità che l'annotazione del sequestro non risultasse nella documentazione. La denuncia falsa era stata presentata il 30/10/2017; la Corte d'appello aveva invece confermato la condanna senza decidere sulla eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato contestato al capo B) (denuncia di falso smarrimento) si è consumato in data 30/10/2017 e si è prescritto il 30/07/2024, cioè dopo la sentenza di primo grado ma prima della sentenza impugnata. Poiché la Corte d'appello aveva omesso di decidere sulla prescrizione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al capo B) per estinzione del reato per prescrizione. Per il residuo capo A) (sottrazione del veicolo) la pena è stata rideterminata eliminando la parte di pena derivante dal capo B: pena finale rideterminata in 1 mese e 10 giorni di reclusione e euro 13,30 di multa. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 334 cod. pen.
Richiamato nel capo A) come norma a base dell'imputazione per la sottrazione del veicolo; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità applicando comuni massime di esperienza e valutando l'assenza di documentazione comprovante la regolarizzazione dell'assicurazione e del dissequestro.
art. 483 cod. pen.
Norma che disciplina la falsa denuncia di smarrimento, il cui momento consumativo è stato identificato nella data di presentazione della denuncia (30/10/2017); su tale reato la prescrizione è stata calcolata e la Corte di Cassazione ha ritenuto estinto il reato per decorrenza del termine.
art. 193 Cod. della Strada
Richiamato nel ricorso difensivo: secondo la difesa, in assenza di ricorso o pagamento, dopo 60 giorni dal sequestro sarebbe dovuta seguire la confisca definitiva; la Corte non ha ritenuto sufficiente tale argomentazione per ribaltare la valutazione di responsabilità.
art. 213 Cod. della Strada
La Corte ha osservato che l'annotazione del sequestro amministrativo non è prevista dall'art. 213 C.d.S., ragione per cui più passaggi di proprietà erano comunque possibili e la mancanza di annotazione/non annotabilità è coerente con il fatto che il veicolo sia stato trasferito.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene per più reati; la Corte ha eliso la quota di pena applicata in ragione del capo B) dichiarato estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena complessiva in relazione al solo capo A).
Massime di principio
- Se un reato si è prescritto prima della pronuncia impugnata, la corte deve dichiarare l'estinzione per prescrizione; l'omissione di tale decisione è causa di annullamento parziale.
- La prescrizione si calcola a partire dalla data di consumazione dell'illecito (es. data di presentazione della falsa denuncia) e deve essere verificata rispetto alle pronunce intervenute; la difesa deve sollevare espressamente l'eccezione e il giudice è tenuto a decidere.
- Quando vi sono più capi di imputazione e uno viene dichiarato estinto, la pena complessiva va ricalcolata eliminando gli effetti della parte estinta (art. 81 c.p.), con conseguente rideterminazione della pena residua.
- La mancata annotazione di un sequestro nel registro della circolazione può rendere possibile il trasferimento di proprietà; tuttavia la prova che il sequestro sia stato effettivamente revocato (attestati di assicurazione, documentazione di dissequestro) è a carico della difesa per confutare l'accusa.
- Un motivo di ricorso per vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata; l'assenza di un confronto specifico rende il motivo inammissibile.
- È necessario indicare con precisione le date rilevanti (consumazione del reato, sentenze di primo e secondo grado) per valutare correttamente la prescrizione e le sue conseguenze sul giudizio di impugnazione.
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