Cassazione Penale, Ordinanza n. 12552/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Dalla motivazione emerge che le censure investivano, da un lato, la valutazione del fatto operata dal giudice di merito, in particolare il significato attribuito alla mancata risposta al controllo, e dall'altro la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche, e che il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche erano sorretti da adeguata motivazione, anche in considerazione dei numerosi precedenti del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché dirette contro apprezzamenti di merito già compiutamente valutati dal giudice di appello e perché prive di profili di manifesta illogicità o arbitrarietà. Quanto alla pena e alle attenuanti generiche, ha ribadito che si tratta di valutazioni discrezionali del giudice di merito, non censurabili in cassazione se motivate in modo sufficiente. Per effetto dell'inammissibilità, ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello, quando la motivazione sia giuridicamente corretta e non presenti manifeste illogicità.
- La valutazione del significato probatorio di un comportamento dell'imputato, quando sia sorretta da motivazione congrua, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta.
- La quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono apprezzamenti discrezionali del giudice di merito; in cassazione possono essere censurati solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica o inesistente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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