Sentenza del 17/09/2020 n. 4069 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 257/2020 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - Indennità supplementare - Tassazione - Assoggettabilità a tassazione separata - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verificare la natura fiscale dell'indennità supplementare erogata, alla cessazione del servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze: in particolare se si tratta di retribuzione imponibile integralmente o di una forma di retribuzione differita a funzione previdenziale assimilabile alle "indennità equipollenti" ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986, con conseguente regime di tassazione separata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'indennità supplementare, essendo in massima parte composta dai contributi degli iscritti e avendo funzione esclusivamente previdenziale, costituisca una forma di retribuzione differita assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986. Ne consegue che tale indennità è assoggettata a tassazione separata e non a tassazione integrale; esito favorevole alla qualificazione previdenziale e, quindi, al contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 17, comma 1
L'indennità supplementare è stata considerata assimilabile alle "indennità equipollenti" previste da tale norma e, in quanto tale, soggetta alle regole di tassazione separata previste per queste indennità.
Massime di principio
- Se un'indennità corrisposta alla cessazione del rapporto è costituita prevalentemente da contributi versati dagli iscritti e ha una funzione esclusivamente previdenziale, va qualificata come indennità equipollente e assoggettata a tassazione separata, non a tassazione integrale.
- La classificazione fiscale dipende dalla natura economica della prestazione (previdenziale vs retributiva) e dalla composizione delle risorse che la finanziano: maggior incidenza di contributi individuali orienta verso qualificazione previdenziale.
- In caso di elementi misti (parte previdenziale e parte retributiva), occorre distinguere e allocare le quote secondo la loro natura: la quota di natura previdenziale è agevolmente soggetta a tassazione separata.
- Il soggetto che intende ottenere il trattamento fiscale favorevole deve produrre prova della natura e della composizione dell'indennità (regolamento del fondo, composizione delle risorse, evidenze contabili).
- Le amministrazioni fiscali dovrebbero essere evaluate sulla base della sostanza economica dell'erogazione più che sulla sua denominazione formale; la giurisprudenza tende ad attribuire rilievo alla funzione previdenziale effettiva.
- Prima di contestare la tassazione separata, l'Amministrazione deve dimostrare che l'indennità abbia carattere retributivo o che non sussista prevalenza della componente contributiva privata.
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