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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1977

Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32016R1977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi senza saldature di grande diametro originari della Cina, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale. La Commissione ha determinato il valore normale ricorrendo al Messico come paese di riferimento, ha riscontrato margini di dumping elevati e ha applicato il principio del dazio inferiore, fissando aliquote provvisorie differenziate per alcune imprese e un'aliquota generale per le altre. Il regolamento prevede inoltre obblighi documentali per beneficiare delle aliquote individuali, la costituzione di una garanzia all'immissione in libera pratica e la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni entro 25 giorni.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'UE di determinati tubi senza saldature di grande diametro originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99, originari della Repubblica popolare cinese. Incide sugli importatori nell'UE e sui produttori esportatori cinesi indicati nel regolamento, con aliquote individuali per le società espressamente menzionate e aliquota residuale per tutte le altre società. L'articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi senza saldature di grande diametro originari della Cina

Il regolamento disciplina l'adozione di misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni nell'Unione di determinati tubi senza saldature di ferro o acciaio non inossidabile, a sezione circolare e con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 e previa consultazione degli Stati membri, conclude provvisoriamente per l'esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l'industria unionale e nesso causale, ritenendo inoltre che l'adozione delle misure sia conforme all'interesse dell'Unione.

Ambito dell'inchiesta e prodotto interessato

L'inchiesta è stata aperta il 13 febbraio 2016 a seguito di una denuncia presentata da produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 25% della produzione complessiva unionale del prodotto. Il prodotto in esame è identificato dai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99, ed è utilizzato in applicazioni quali il settore degli idrocarburi, le centrali elettriche e l'edilizia. La Commissione ha ritenuto simili il prodotto in esame, il prodotto venduto nel mercato interno messicano e quello fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria unionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodologia per la determinazione del dumping

Poiché ai produttori esportatori cinesi campionati non è stato riconosciuto il trattamento di economia di mercato, il valore normale è stato costruito facendo ricorso al Messico quale paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto il mercato messicano appropriato per dimensioni e livello di concorrenza; la società messicana collaborante rappresentava oltre il 60% del mercato nazionale, ma le importazioni avevano comunque una quota significativa, superiore al 22%.

Per alcuni tipi di prodotto la Commissione ha usato i prezzi interni del paese di riferimento, mentre per altri ha costruito il valore normale sulla base dei costi di produzione, delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti. Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per le vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Sono stati applicati adeguamenti per trasporto, nolo oceanico, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori, credito, commissioni e spese bancarie, oltre alla maggiorazione collegata al mancato rimborso dell'8% di IVA sulle esportazioni cinesi.

Margini di dumping accertati

La Commissione ha calcolato i margini di dumping confrontando i valori normali con i prezzi all'esportazione, applicando i criteri degli articoli 2, paragrafi 11 e 12, e 9, paragrafo 6, del regolamento di base. I margini provvisori risultano molto elevati per tutte le società esaminate, con un margine residuo pari al 103,8% per tutti gli altri produttori. Il livello di collaborazione è stato considerato elevato, coprendo circa l'85% delle esportazioni totali nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione, composta da sette produttori, ha visto ridursi produzione, vendite e quota di mercato nel periodo 2012-2015. Il consumo dell'Unione è sceso complessivamente del 10%; la quota di mercato dell'industria unionale è passata dal 75% al 64%; l'occupazione è diminuita da 3 256 a 2 824 addetti. Sul piano economico-finanziario, i prezzi medi di vendita sono diminuiti del 14%, i costi unitari sono aumentati dell'8% e la redditività è passata da +5,7% nel 2012 a -18,3% nel 2015. La Commissione conclude quindi, in via provvisoria, per l'esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale e fattori alternativi

La Commissione ritiene che l'aumento delle importazioni cinesi, cresciute nel volume e nella quota di mercato e vendute a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria unionale, abbia esercitato una pressione sui prezzi tale da impedire ai produttori dell'Unione di coprire i costi e di mantenere la redditività. Sono stati esaminati anche altri fattori potenzialmente rilevanti, tra cui il calo delle esportazioni dell'industria unionale, le vendite a parti collegate, le importazioni da paesi terzi e la contrazione della domanda dovuta alla crisi del settore degli idrocarburi. Tali fattori sono stati considerati non idonei a interrompere il nesso causale tra dumping e pregiudizio, pur con l'avvertenza che la Commissione continuerà a esaminare le particolari criticità di uno dei produttori del campione, Vallourec Deutschland GmbH.

Interesse dell'Unione

Quanto all'interesse dell'Unione, la Commissione conclude che i benefici delle misure superano le possibili ricadute negative. Per l'industria unionale, il dazio antidumping dovrebbe ristabilire condizioni di concorrenza eque, consentire un riallineamento dei prezzi ai costi e favorire il recupero di quota di mercato e redditività. Per gli utilizzatori, l'impatto è ritenuto limitato in ragione delle fonti alternative di approvvigionamento; per gli importatori, l'eventuale compressione dei margini è attenuata dal fatto che il prodotto in esame rappresenta solo una parte contenuta delle loro vendite complessive e che sono disponibili fornitori alternativi.

Misure provvisorie e adempimenti doganali

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio, applicando la regola del dazio inferiore: l'aliquota è fissata al minore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. Le aliquote individuali sono attribuite alle imprese espressamente elencate, mentre per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione e per tutti gli altri produttori si applicano rispettivamente le aliquote residuali previste. Le importazioni beneficiarie di aliquota individuale richiedono una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione di origine produttiva; in difetto, si applica l'aliquota per tutte le altre società. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio.

Diritti di difesa e durata della misura

Entro 25 giorni di calendario dall'entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e richiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nello stesso termine, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono formulare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell'inchiesta antidumping

La Commissione ha avviato l'inchiesta il 13 febbraio 2016 su denuncia di produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 25% della produzione unionale. Sono stati effettuati campionamenti di produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori cinesi, nonché visite di verifica presso le sedi delle imprese selezionate e presso un produttore del paese di riferimento in Messico.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da tubi senza saldature, di ferro o acciaio non inossidabile, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina. La Commissione ha ritenuto simili il prodotto in esame, il prodotto venduto nel mercato interno messicano e quello fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria unionale.

Determinazione del valore normale tramite paese di riferimento

Poiché nessun esportatore campionato aveva ottenuto il trattamento di economia di mercato, il valore normale è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base usando il Messico come paese di riferimento. La Commissione ha ritenuto il mercato messicano concorrenziale e sufficientemente rappresentativo; per alcuni tipi di prodotto ha utilizzato i prezzi interni, per altri ha costruito il valore normale sommando costi di produzione, SGAV e profitti.

Prezzo all'esportazione e confronti

Per gli esportatori campionati il prezzo all'esportazione è stato quello effettivamente pagato o pagabile per vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il confronto con il valore normale è avvenuto a livello franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, costi di credito, spese bancarie e per il mancato rimborso dell'8% di IVA sulle esportazioni cinesi.

Margini di dumping provvisori

Sono stati accertati margini di dumping provvisori elevati: Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd. 45,4%; Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. 103,8%; Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd. 43,5%; Hengyang Valin MPM Co., Ltd. 94,1%; altri produttori che hanno collaborato 74,7%; tutti gli altri produttori 103,8%.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

La Commissione ha rilevato un calo del consumo dell'Unione del 10% tra il 2012 e il 2015, una diminuzione della produzione e delle vendite dell'industria unionale, la perdita di quota di mercato dal 75% al 64% e un peggioramento dei risultati finanziari fino a una perdita del 18,3% nel 2015. I prezzi medi di vendita dell'industria unionale sono diminuiti del 14% mentre i costi unitari sono aumentati dell'8%.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che l'aumento delle importazioni cinesi, cresciute in volume e quota di mercato e vendute a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, abbia causato il pregiudizio notevole. Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui esportazioni dell'industria unionale, vendite a parti collegate, importazioni da altri paesi e contrazione della domanda nel settore degli idrocarburi; tali fattori non hanno interrotto il nesso causale.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi contrari all'adozione delle misure. Le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque, consentire all'industria dell'Unione di recuperare quota di mercato e migliorare la redditività; gli effetti sugli utilizzatori e sugli importatori sono stati considerati limitati o attenuati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.

Aliquote del dazio antidumping provvisorio

Il regolamento istituisce dazi provvisori calcolati applicando il criterio del dazio inferiore, cioè il minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Le aliquote sull'importo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono: Yangzhou Chengde 45,4%; Hubei Xinyegang Special Tube 79,0%; Yangzhou Lontrin 43,5%; Hengyang Valin MPM 73,3%; altri produttori che hanno collaborato 71,8%; tutti gli altri produttori 81,1%.

Condizioni per beneficiare delle aliquote individuali

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'emittente, con l'indicazione del volume, del prodotto, della società produttrice e del codice TARIC addizionale. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Garanzia, durata e osservazioni delle parti

L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Le parti interessate possono, entro 25 giorni dall'entrata in vigore, chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni e chiedere audizione; entro lo stesso termine le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure. L'articolo 1 si applica per sei mesi.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialeimportazioni

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