Cassazione Penale, Sentenza n. 48063/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Schifitti era accusato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.) mediante allaccio abusivo a rete pubblica. Il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l\'improcedibilità per mancanza di querela (art. 129 c.p.p.), ritenendo decorso il termine transitorio di cui all\'art. 85 d.lgs. 150/2022 senza querela presentata. In dibattimento il Pubblico Ministero aveva formulato il 24.02.2023 una contestazione suppletiva dell\'aggravante di cui all\'art. 625 n.7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d\'ufficio; il Tribunale, ritenendola tardiva, l\'ha dichiarata inammissibile e ha deciso sull\'originaria imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto illegittimo il rifiuto del Tribunale di ammettere la contestazione suppletiva ex artt. 516-517 c.p.p., affermando che il pubblico ministero ha il potere-dovere di modificare l\'imputazione nel dibattimento anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini e che al giudice del dibattimento è precluso ogni sindacato preventivo sull\'ammissibilità della contestazione suppletiva di una circostanza aggravante. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata per nullità assoluta (richiamati artt. 178 e 179 c.p.p.) e dichiarata la sussistenza del caso previsto dall\'art. 569, comma 4 in relazione all\'art. 604, comma 4 c.p.p., con annullamento senza rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
fattispecie base del furto contestato (appropriazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo)
art. 625 c.p.
art. 625 comma 1 n.2 e n.7 cod. pen.
circostanze aggravanti contestate; la n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) trasforma la procedibilità in d\'ufficio
art. 129 c.p.p.
norma sull\'improcedibilità per difetto di querela: il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il reato sulla base di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione suppletiva avrebbe dovuto essere valutata prima
art. 85 d.lgs. 150/2022
art. 85 d.lgs. 150/2022 (regime transitorio: termine di 90 giorni per la querela)
termine transitorio per la presentazione della querela; la Cassazione osserva che la contestazione suppletiva del PM era stata operata prima della scadenza e, in ogni caso, il termine non esclude il potere del PM di modificare l\'imputazione in dibattimento
art. 516 c.p.p.
norma che disciplina le nuove contestazioni in dibattimento; valorizzata come strumento per adeguare l\'imputazione alla concreta emersione probatoria
art. 517 c.p.p.
attribuisce al pubblico ministero la facoltà/obbligo di contestare in dibattimento reato concorrente o circostanza aggravante; la Corte rileva che il giudice non può negare tale contestazione invocando tardività
art. 518 c.p.p.
norma che disciplina la contestazione di un fatto nuovo (ove il presidente puo\' autorizzare); la Corte la distingue dall\'ipotesi di cui all\'art. 517, dove l\'intervento giudiziale preventivo non è previsto
art. 519 c.p.p.
garanzia difensiva: l\'imputato può chiedere un termine per preparare la difesa a fronte della contestazione suppletiva; tale termine non può essere inferiore a quello per comparire (minimo 20 giorni)
art. 112 Cost.
richiamato quale principio costituzionale dell\'obbligatorietà dell\'azione penale che legittima il potere-dovere del PM di procedere alla modifica dell\'imputazione
artt. 178 e 179 c.p.p.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
norme sulle nullità; la Corte ha qualificato come nullità assoluta il rifiuto del giudice di ammettere la contestazione suppletiva
art. 569 comma 4 e art. 604 comma 4 c.p.p.
art. 569, comma 4 in relazione all\'art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando ricorre la nullità assoluta che impedisce il regolare esercizio dell\'azione penale
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost. n. 139/2015; Sez. U. n. 4/1998; Sez. U. n. 3512/2021; Sez. 2 n. 9039/2023
la giurisprudenza è stata richiamata per affermare che la contestazione suppletiva è ammessa anche se fondata su elementi già emersi nelle indagini e che la tardività non può essere invocata dal giudice per precludere il potere-dovere del PM; la sentenza costituzionale evidenzia l\'importanza delle garanzie difensive quando la contestazione incide significativamente sul quadro sanzionatorio
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive (art. 516-517 c.p.p.) in dibattimento anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini; il giudice non può precludere preventivamente tale attività ritenendola "tardiva"
- Se la contestazione suppletiva introduce una circostanza aggravante che muta la procedibilità (es. da querela a d\'ufficio), questa va valutata dal giudice sul merito dell\'imputazione così modificata e non può essere esclusa a priori per motivi di presunta decadenza della parte offesa
- La difesa conserva comunque garanzie: diritto a un termine ai sensi dell\'art. 519 c.p.p., possibilità di chiedere prove, riti alternativi o altre misure difensive in relazione alla nuova contestazione
- Il rifiuto ingiustificato del giudice di ammettere una contestazione suppletiva rilevante determina una nullità assoluta che può essere fatta valere con ricorso per cassazione (anche per saltum) e può condurre all\'annullamento senza rinvio quando la nullità incide sull\'esercizio dell\'azione penale
- I termini procedimentali collegati alla querela nel regime transitorio (art. 85 d.lgs. 150/2022) non impediscono al PM di operare modifiche dell\'imputazione in dibattimento se tali modifiche sono proposte prima della chiusura dell\'istruzione dibattimentale e purché siano rispettate le garanzie difensive
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