Cassazione Penale, Sentenza n. 32347/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato al ricorrente la misura del divieto di dimora nella provincia di Torino per reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Due censure: 1) errata qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; l'avvocato sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nella più lieve ipotesi di cui al comma 5 dello stesso articolo per lieve entità (modeste quantità, somme irrilevanti, assenza di organizzazione); 2) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p., con la prospettazione che i fatti sono antecedenti all'ultimo arresto e che l'indagato si sarebbe poi astenuto dal commettere ulteriori reati, sicché sarebbero venute meno le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, perché la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza; il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente il rigetto evidenziando l'intensa attività di spaccio, il consistente numero di acquirenti, la disponibilità di ingente quantitativo di cocaina, i profitti rilevanti e l'esistenza di una rete di collaboratori/autisti retribuiti in droga o denaro. Anche la censura sulla mancanza delle esigenze cautelari è stata ritenuta infondata: il provvedimento impugnato ha adeguatamente dimostrato il pericolo di recidiva e la proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Articolo richiamato per la contestazione dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte conferma la corretta applicazione della norma rispetto alla qualificazione del fatto nella fattispecie ordinaria.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie di lieve entità richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità della sostanza; va esclusa se anche uno solo degli elementi normativamente indicati non sia compatibile con la lieve offensività. Nel caso concreto il requisito non è stato riconosciuto in presenza di elementi che indicavano attività intensiva e disponibilità di ingente droga.
Codice di procedura penale, art. 275
Richiamato nella doglianza sull'eventuale cessazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il criterio di valutazione delle esigenze cautelari del giudice di merito era adeguato e che non risultavano fatti nuovi o elementi tali da superare il rischio di recidiva.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di inammissibilità ed oneri sanzionatori, giustificando la mancata esenzione del ricorrente dal pagamento della somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La qualificazione della fattispecie come lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva e motivata di mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità della sostanza; non è sufficiente richiamare piccole quantità o modeste somme se sussistono elementi di organizzazione o reiterazione.
- Il giudice di merito deve motivare espressamente il percorso valutativo che porta al riconoscimento o meno della lieve entità; in sede di legittimità si verifica la logicità e la conformità giuridica della motivazione, non la riconsiderazione completa dei fatti.
- Per la revoca o attenuazione di misure cautelari occorrono elementi concreti e contemporanei che dimostrino la cessazione del pericolo di recidiva; l'asserita astensione posteriore ai fatti non è di per sé sufficiente senza prova adeguata.
- L'attività di spaccio caratterizzata da numerosi acquirenti, disponibilità di quantitativi significativi e l'uso di una rete di collaboratori indica normalmente pericolosità sociale e contrasta il riconoscimento della lieve entità e la disapplicazione delle esigenze cautelari.
- In cassazione il sindacato riguarda il rispetto delle regole di logicità e delle norme sull'apprezzamento delle esigenze cautelari; decisioni ben motivate dal giudice di merito sono difficilmente ribaltabili.
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