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Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sull’ordinanza del 1°/6/2018 in relazione a Procedura R.G.-OMISSIS- della Terza Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza dell’INPS all’ordinanza del Tribunale di Milano recante assegnazione al ricorrente di quote della pensione e del TFR del debitore esecutato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza del 1° giugno 2018 resa nella procedura esecutiva mobiliare del Tribunale di Milano. L’ordinanza aveva disposto, a decorrere dall’aprile 2018, l’assegnazione al creditore di un quinto della pensione, per l’eccedenza rispetto alla misura massima mensile dell’assegno sociale, nonché di un quinto del TFR netto, fino al saldo della procedura. Nonostante la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e successive diffide, anche dopo un pagamento effettuato il 30 ottobre 2025, l’INPS avrebbe lasciato insoluto un residuo di euro 678,74, oltre interessi legali. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e limiti indicati in motivazione, dichiarando l’inottemperanza dell’INPS al giudicato. Ha ordinato all’Ente di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, dedotti gli importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale. L’importo del capitale residuo e degli interessi indicato dal creditore non è stato ritenuto vincolante: l’Amministrazione dovrà rideterminarlo secondo il titolo, la legge e gli adempimenti parziali già eseguiti, verificando misura e decorrenza degli interessi ai sensi degli artt. 1283 e seguenti c.c. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Il TAR ha invece escluso le penalità di mora richieste, ritenendo manifestamente iniqua o comunque ostativa la loro applicazione in ragione dell’esiguità del debito residuo e dell’eccessiva afflittività della misura. Per l’eventuale inerzia successiva, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale di un dipendente pubblico. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, al comma 4, lett. e), l’applicazione di penalità di mora; la misura è stata esclusa quando, per l’esiguità del debito, risulta manifestamente iniqua o sussistono altre ragioni ostative.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riconosce l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi e passati in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell’avvio del recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri civilistici applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento dell’attestazione del passaggio in giudicato dell’ordinanza posta a base dell’ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito rimasto inadempiuto, ma è funzionale al soddisfacimento di un diritto la cui esatta consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali intervenuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo senza recepire automaticamente i conteggi del creditore: capitale residuo e interessi devono essere verificati dall’amministrazione secondo il titolo e i parametri legali applicabili, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere rispettato prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando l’applicazione concreta risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione dell’esiguità dell’importo ancora dovuto.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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