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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3626 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva fatturato con IVA prestazioni di elaborazione di informazioni sul mercato del gas naturale rese nel 1996 a una committente olandese. Dopo che alla committente era stato negato il rimborso dell'IVA perché le prestazioni erano ritenute territorialmente non soggette a imposta ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettere d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972, la società aveva chiesto all'Amministrazione finanziaria italiana la restituzione dell'imposta. L'Ufficio aveva respinto l'istanza perché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La società sosteneva che il termine decorresse dal momento in cui aveva conosciuto il diniego del rimborso alla committente, oppure che si applicasse il termine ordinario decennale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il diniego di rimborso. Ha stabilito che, per l'IVA indebitamente versata nei casi non disciplinati da norme specifiche, si applica il termine decadenziale biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e non la prescrizione decennale dell'indebito oggettivo. Il termine decorre dal pagamento dell'imposta o, se successivo, dal momento in cui si verifica oggettivamente il presupposto della restituzione, non dalla conoscenza soggettiva del contribuente circa la non debenza dell'imposta. Nel caso concreto, l'IVA era stata applicata per una scelta prudenziale e discrezionale delle parti, sicché il termine non poteva essere posticipato alla comunicazione dell'8 agosto 2002. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre accessori indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, lettere d) ed e)

    "non soggette ad IVA per assenza del presupposto territoriale"

    La norma è stata richiamata per qualificare le prestazioni rese alla committente olandese come non territorialmente soggette a IVA, trattandosi di prestazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo d'imposta.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Per il rimborso dell'IVA indebitamente versata si applica un termine di decadenza biennale. Il termine decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal verificarsi oggettivo del presupposto restitutorio; non decorre dalla mera conoscenza soggettiva del contribuente.

  • Codice civile, art. 2033

    La disciplina civilistica della ripetizione dell'indebito non sostituisce il termine decadenziale tributario quando la richiesta riguarda il rimborso di un'imposta indebitamente versata.

  • Codice civile, art. 2935

    La possibilità di esercitare il diritto non è stata ritenuta subordinata alla conoscenza soggettiva della non debenza dell'imposta; la decorrenza segue i criteri oggettivi stabiliti dalla disciplina tributaria.

  • Codice civile, art. 2946

    Il termine ordinario decennale di prescrizione non è applicabile in luogo del termine speciale di decadenza previsto per le domande di rimborso tributario.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    Il termine biennale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 opera per le ipotesi di rimborso dell'IVA non disciplinate specificamente dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter

    La procedura di rimborso dell'IVA a soggetti esteri è stata utilizzata dalle parti, ma la scelta di applicare l'IVA in via prudenziale non ha consentito di posticipare la decorrenza del termine di decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di un'imposta indebitamente versata occorre verificare anzitutto l'eventuale termine speciale previsto dalla normativa tributaria: tale termine prevale normalmente sulla prescrizione civilistica decennale.
  • Il termine biennale per il rimborso IVA decorre dal pagamento dell'imposta oppure, se successivo, dal verificarsi oggettivo del presupposto della restituzione; la successiva scoperta o conoscenza della non debenza, di regola, non sospende né posticipa il termine.
  • Una scelta prudenziale o discrezionale di applicare l'IVA, effettuata in presenza di incertezza interpretativa, non crea automaticamente un nuovo dies a quo quando successivamente emerge che l'imposta non era dovuta.
  • Il diniego di rimborso a un committente estero non determina, di per sé, un nuovo termine per il prestatore italiano: il prestatore deve rispettare i propri termini decadenziali nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
  • La possibilità di ottenere il rimborso oltre il termine ordinario può configurarsi solo in situazioni eccezionali, ad esempio quando il prestatore abbia rimborsato l'IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo; il rimborso spontaneo o la semplice richiesta del committente non sono normalmente sufficienti.
  • I termini di decadenza tributaria tutelano la certezza dei rapporti giuridici e, se ragionevoli e compatibili con i principi di effettività e non discriminazione, sono generalmente ritenuti conformi al diritto dell'Unione europea.

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