Sentenza n. 1975/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Tale attività amministrativa ha soddisfatto la pretesa azionata, senza che risultassero specifiche contestazioni della parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata quando l'oggetto del ricorso consiste nell'attivazione del relativo procedimento, anche se non è ancora stato adottato il provvedimento finale.
- Quando, nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'Amministrazione attiva il procedimento richiesto e tale attività soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La regolazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può tenere conto della durata del ritardo tra l'istanza e il ricorso e del comportamento collaborativo dell'Amministrazione; in tale situazione le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato eventualmente sostenuto dal ricorrente.
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