Cassazione Penale, Ordinanza n. 28861/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda un'ordinanza della Corte d'appello che ha respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra due violazioni di misure di prevenzione già coperte da sentenze esecutive. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe trascurato indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso alla base delle condotte contestate. La Corte di merito aveva escluso la continuazione rilevando che le violazioni erano state commesse in contesti geografici distinti e lontani, in un arco temporale non particolarmente contenuto (sei mesi), e che l'unicità del fine criminoso non coincide con un generico proposito delinquenziale o con una scelta di vita fondata sul delitto, richiedendo invece un programma unico, preventivamente ideato e deliberato nelle sue linee essenziali. La Cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché manifestamente infondate e, inoltre, meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione corretta dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca violazione di legge o vizio di motivazione in modo meramente generico, limitandosi a riproporre censure già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta che le violazioni riguardino il medesimo provvedimento o esprimano una generale inclinazione a delinquere: occorre la dimostrazione di un unico programma criminoso, preventivamente ideato e deliberato nelle sue linee essenziali.
- L'unicità del disegno criminoso richiede un atto psichico unitario riferibile a tutte le violazioni; è esclusa quando i fatti risultino commessi in contesti geografici diversi e a distanza temporale non trascurabile, circostanze che indeboliscono la prova del programma comune.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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