Ordinanza n. 9/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo n. I10428709 emesso dalla Questura della Provincia di Milano nr. 34942/2017 Imm. - ID 947661 del 24/01/2019 - Relativo all'assicurata n. 061455710544, notificato il 29/09/2025, nonché di tutti gli atti propedeutici, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il rigetto amministrativo era fondato sulla carenza del reddito minimo richiesto dalla normativa per il sostentamento dello straniero. Il ricorrente aveva prodotto una certificazione medica risalente al 2019 e documentazione reddituale, ma il giudice ha ritenuto che la certificazione medica riguardasse anni successivi a quelli considerati dall'amministrazione e che le dichiarazioni dei redditi non dimostrassero, nei rapporti con l'Amministrazione dell'Interno, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti della tutela richiesta. In particolare, ha rilevato che la documentazione in atti confermava la carenza reddituale evidenziata dalla Questura rispetto al parametro normativo di riferimento. Ha inoltre escluso la rilevanza, ai fini cautelari, della certificazione medica del 2019, poiché riferita ad anni successivi a quelli per i quali era stata accertata la carenza reddituale. Il giudice ha affermato che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce requisito soggettivo non eludibile per il rilascio dei titoli di soggiorno agli stranieri extracomunitari, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza nella comunità nazionale, allo stabile inserimento lavorativo e alla capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante senza ricorrere ad attività illecite. Ha precisato, inoltre, che le dichiarazioni dei redditi hanno valore notiziale nei confronti dell'Erario e possono costituire prova a carico del contribuente nel rapporto tributario, ma non dimostrano necessariamente l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nei rapporti con altre amministrazioni, che possono disconoscerle in relazione alle proprie finalità istituzionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno dei cittadini extracomunitari, poiché riguarda la sostenibilità della permanenza nella comunità nazionale e lo stabile inserimento nel contesto lavorativo.
- Le dichiarazioni dei redditi, pur potendo avere valore probatorio nei rapporti tributari con l'Amministrazione finanziaria, non dimostrano necessariamente l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nei rapporti con altre amministrazioni, le quali possono valutarle o disconoscerle in relazione alle proprie finalità istituzionali.
- Ai fini della tutela cautelare, una certificazione medica riferita a un periodo successivo a quello nel quale l'amministrazione ha accertato la carenza reddituale non è, di per sé, idonea a superare tale accertamento.
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