Cassazione Penale, Sentenza n. 39390/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza volta al riconoscimento del ne bis in idem parziale e, in subordine, del riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna per reati associativi e di stupefacenti: 1) sentenza di condanna confermata il 22/06/2015 (irrevocabile 20/10/2016) per reati ex artt. 74 e 73 DPR 309/90 commessi anche in periodo 2008; 2) sentenza di condanna confermata il 24/09/2018 (irrevocabile 10/10/2019) per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati connessi per periodo 2006-2016. Il ricorrente deduceva identità/parziale identità di fatto (stesso sodalizio Leonardi, sovrapposizione temporale, coincidenza di imputati e modus operandi) e, alternativamente, la sussistenza della continuazione tra le condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione come manifestamente illogica e carente di motivazione sia nella esclusione del ne bis in idem parziale sia nel diniego del riconoscimento della continuazione. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un rinnovato esame, evidenziando che il giudice a quo aveva dato rilievo a circostanze irrilevanti (ampliamento di ruoli, nuove alleanze, mutamenti operativi) senza indicare elementi precisi a fondamento dell'esclusione della medesimezza o della continuazione; inoltre ha richiamato la necessità di motivazione adeguata quando si nega la continuazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata quale base procedurale per l'istanza incidentale dinanzi al giudice dell'esecuzione volta al riconoscimento di ne bis in idem o di continuazione tra sentenze
art. 669 cod. proc. pen.
articolo richiamato nella censura per vizio di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza violasse i principi di adeguata motivazione richiesti da tale norma
art. 74 DPR 309/1990
reato di traffico di stupefacenti ai cui riguardi il giudizio centrale è stato svolto in entrambe le sentenze; la Cassazione ha ritenuto che la condotta contestata nella prima sentenza rientrasse nel più ampio arco temporale e nel medesimo contesto associativo valutato nella seconda sentenza
art. 73 DPR 309/1990
norma collegata alle imputazioni per stupefacenti; richiamata nelle sentenze di merito senza che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato differenziazioni rilevanti ai fini del ne bis in idem
art. 416-bis c.p.
reato di associazione di tipo mafioso utilizzato nella sentenza di condanna più ampia; la Corte di cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui la semplice espansione territoriale, cambi di alleanze o ampliamento di attività non sono di per sé indici sufficienti per ritenere configurata un'autonoma nuova associazione
art. 81, comma 2, cod. pen.
norma sulla continuazione fra più reati: il diniego del riconoscimento della continuazione deve essere motivato adeguatamente; la Corte ha ritenuto che la motivazione data fosse insufficiente e non indicativa di elementi decisivi per escludere l'unicità del disegno criminoso
Altre fattispecie penalmente contestate (es. art. 56, 575 c.p., art. 697 c.p., artt. 9,10,12,14 L. 497/1974)
citazioni di reati connessi alle sentenze di merito che delineano il quadro fattuale processuale; non oggetto diretto della decisione di Cassazione se non nella misura in cui contribuiscono a definire l'identità del contesto associativo valutato
Massime di principio
- Il ne bis in idem parziale è riconoscibile quando la condotta oggetto di un precedente giudicato è identica o perfettamente sovrapponibile a quella già giudicata; la mera sovrapposizione di soggetti o la somiglianza del contesto non sono di per sé sufficienti senza elementi che dimostrino la medesimezza della fattispecie
- In materia di associazione (anche di tipo mafioso) l'ampliamento territoriale, il reclutamento di nuovi affiliati o il mutamento di alleanze non implicano automaticamente una nuova associazione: è necessario provare un cambiamento di 'patto criminoso' o un evento traumatico che determini una discontinuità nel programma associativo
- La verifica della continuazione richiede una motivazione adeguata che indichi i criteri valutati (unità di disegno criminoso, sovrapposizione temporale, identità di finalità e modalità), e il diniego va supportato da elementi specifici e non da argomentazioni generiche
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide su istanze incidentali relative a ne bis in idem o continuazione, deve esplicitare gli elementi fattuali e giuridici che hanno condotto alla esclusione della preclusione o della continuazione; argomentazioni generiche o riferimenti a circostanze irrilevanti possono rendere il provvedimento annullabile in Cassazione
- Per il ricorrente è strategico produrre elementi documentali e motivazioni precise (es. decisioni di merito, timeline delle condotte, identità delle imputazioni) per dimostrare la sovrapposizione o l'unicità del disegno criminoso
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