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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un'istanza di sostituzione della misura cautelare custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Napoli aveva respinto l'appello dell'imputato contro il diniego della Corte d'appello di Napoli, che aveva rifiutato la sostituzione della custodia in carcere in atto dal 9 giugno 2020 per tentato omicidio, porto di armi e ricettazione, tutti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 299 c.p.p., lamentando che il giudice cautelare non avesse valorizzato la disponibilità di un domicilio idoneo e distante dal luogo dei fatti e non avesse motivato in modo rafforzato sul diniego di modifica; (2) violazione di legge e difetto di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il tribunale avesse usato formule stereotipate, ignorando il tempo trascorso, il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la condotta corretta in carcere e nel processo, il domicilio alternativo e l'eventuale braccialetto elettronico, nonché la necessità di una verifica in concreto della persistenza del pericolo in presenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze. Ha affermato che l'ordinanza impugnata era adeguatamente motivata, non illogica e aderente ai fatti già accertati in primo grado non definitivo, avendo valorizzato la gravità dei reati, la personalità criminale del ricorrente, i precedenti penali e l'assenza di un effetto deterrente delle condanne e dei benefici già concessi. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui persisteva il pericolo di reiterazione e che la custodia in carcere fosse l'unica misura idonea a neutralizzarlo, escludendo l'efficacia di misure meno afflittive, del domicilio alternativo e del braccialetto elettronico. Ha inoltre precisato che il giudice del riesame non aveva applicato una presunzione automatica di pericolosità fondata sull'aggravante mafiosa, ma aveva svolto una valutazione concreta dell'attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte richiama la norma sulle esigenze cautelari, precisando che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata in concreto, alla luce della personalità, delle modalità del fatto e del contesto, non richiedendo l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 275 c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina dell'adeguatezza e della presunzione relativa di custodia in carcere, evidenziando che, nei casi previsti, la presunzione è speciale e prevale sulla regola generale, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo.

  • art. 299 c.p.p.

    È richiamato quale base normativa dell'istanza di modifica della misura cautelare in corso, rispetto alla quale il giudice deve motivare sul permanere o meno delle esigenze cautelari.

  • art. 599-bis c.p.p.

    È menzionato solo come dato processuale relativo a un concordato raggiunto in appello, non ancora ratificato dal giudice di merito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    È richiamato dalla difesa come fonte di una presunzione relativa di pericolosità; la Corte osserva però che il tribunale non si è fondato su una presunzione automatica, ma su una valutazione concreta delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario, senza rilievo sul merito del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, l'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con la previsione di un'imminente occasione concreta di ricaduta nel reato, ma richiede una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità dell'indagato/imputato e contesto socio-ambientale.
  • Il decorso del tempo, da solo, non è sufficiente a superare la presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari quando la pericolosità sia sorretta da elementi concreti quali gravità dei fatti, precedenti penali e assenza di capacità di autocontenimento.
  • Quando il giudice ritiene che la misura custodiale sia l'unica idonea a prevenire la reiterazione delittuosa, può escludere la sostituibilità con gli arresti domiciliari e con strumenti di controllo a distanza, se tali misure non sono reputate capaci di impedire ulteriori condotte illecite.
  • Il giudice della cautela deve considerare gli elementi nuovi dedotti dalla difesa, ma può ritenerli irrilevanti ove non incidano sulla prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di astenersi dal delinquere.
  • La mera previsione di un'aggravante collegata al contesto mafioso non legittima un automatismo decisorio: la persistenza delle esigenze cautelari deve essere verificata in concreto, salvo i casi in cui operi una presunzione speciale di legge; la motivazione deve comunque dare conto degli elementi specifici del caso.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

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