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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38081/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

La controversia

Un utente di servizi telefonici aveva segnalato un disservizio verificatosi il 13 giugno 2014 e, tramite il proprio legale, aveva inviato il 20 giugno 2014 una lettera qualificata come reclamo ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 73/11/CONS, chiedendo poi un indennizzo di 300 euro per la mancata risposta scritta. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda per difetto di prova della legittimazione passiva; in appello il Tribunale aveva invece riconosciuto la legittimazione della società, ma aveva comunque rigettato la pretesa ritenendo che il disservizio fosse stato risolto rapidamente nella stessa giornata e che la missiva, intervenuta successivamente e con finalità risarcitoria, fosse in realtà una diffida postuma e non un reclamo idoneo a far sorgere l'indennizzo previsto dalla disciplina regolatoria. Nel ricorso per cassazione l'utente ha denunciato la violazione dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 73/11/CONS e dell'art. 2, lett. e), d.lgs. 206/2005, sostenendo che l'indennizzo per mancata risposta al reclamo dipende solo dall'assenza di risposta scritta, a prescindere dalla rapida risoluzione del guasto, e che la forma scritta tutela i diritti del consumatore e consente una corretta dialettica tra utente e operatore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la censura presupponeva che la missiva fosse un vero reclamo, mentre il Tribunale l'aveva qualificata, con argomentazione logica ritenuta incensurabile, come diffida/richiesta risarcitoria successiva alla soluzione del disservizio, e quindi non idonea a far scattare il meccanismo indennitario. La Corte ha inoltre richiamato il difetto di autosufficienza per la mancata produzione o trascrizione del contenuto essenziale delle clausole contrattuali richiamate. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11, Allegato A, delibera 73/11/CONS

    l'indennizzo per mancata risposta al reclamo presuppone un reclamo idoneo a sollecitare l'intervento dell'operatore; una missiva successiva, qualificabile come diffida risarcitoria, non attiva la disciplina indennitaria.

  • art. 2, lett. e), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    richiamato dal ricorrente come fonte dei diritti di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali con l'utente.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi, risolvendosi in un "non motivo".

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato a sostegno del difetto di autosufficienza per la mancata indicazione del contenuto essenziale delle clausole contrattuali invocate.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un presupposto diverso da quello posto a base della decisione, è inammissibile per mancanza di specificità.
  • Un motivo di ricorso che presupponga una qualificazione della missiva diversa da quella operata dal giudice di merito è inammissibile se non spiega perché tale qualificazione sarebbe erronea secondo le regole interpretative applicate nella decisione.
  • In materia di indennizzi regolatori nei servizi di telecomunicazione, il diritto all'indennizzo per mancata risposta al reclamo non può essere affermato in astratto, ma richiede che la comunicazione dell'utente sia effettivamente un reclamo funzionale a sollecitare l'intervento dell'operatore, non una mera richiesta risarcitoria successiva al deterioramento del rapporto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invocano clausole contrattuali o condizioni generali, occorre riportarne o indicarne con precisione il contenuto essenziale, altrimenti la censura non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPratiche commerciali scorrette
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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