Sentenza n. 5834/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a) della nota prot.-OMISSIS-, con la quale la Prefettura di Napoli informa che nei confronti della ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia; b) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS- richiamato nella nota sub lett. a); c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa, e per quanto di ragione, la nota del Nucleo PEF della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-anch'essa richiamata nella interdittiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli, con gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società, partecipata in misura paritaria da due soci e amministrata da uno di essi, ha impugnato l’interdittiva fondata su elementi riferiti ai soci e ai loro legami familiari con soggetti ritenuti appartenenti o vicini a un clan camorristico, alcuni dei quali indagati per associazione mafiosa; uno dei soci risultava inoltre coniuge convivente di un soggetto indicato come imprenditore di riferimento del clan. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 per l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo ha contestato, per violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 92 del medesimo decreto, l’insufficiente capacità indiziante degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo: la deroga al contraddittorio è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità effettive e specifiche, da motivare puntualmente. Non bastano il rischio di infiltrazione mafiosa e la necessità di impedire alla società di operare, perché sono elementi connaturati alla stessa interdittiva e, se sufficienti, renderebbero sostanzialmente inoperante la regola partecipativa. Nel caso concreto la motivazione prefettizia, basata sui legami familiari e sull’esigenza di evitare che la società continuasse a operare in settori esposti, era generica e inidonea; inoltre, l’affermata urgenza risultava incongrua rispetto alla sostanziale inattività dell’impresa da quasi quindici anni, documentata dalla presenza di un solo dipendente dal 2009 e dai bilanci prevalentemente in perdita. Il TAR ha quindi annullato l’interdittiva, facendo salve le ulteriori determinazioni della Prefettura dopo lo svolgimento del contraddittorio. Il secondo motivo, relativo alla consistenza del quadro indiziario antimafia, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. Spese compensate per la delicatezza della materia e la natura procedimentale delle ragioni di accoglimento.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il contraddittorio procedimentale, giusta l’art. 92 co. 2 bis d.lgs. n. 159/2011, può in questa materia essere omesso, secondo quanto la norma speciale citata prevede solo in via derogatoria, unicamente in presenza di “particolari esigenze di celerità del procedimento”, le quali vanno tuttavia puntualmente motivate.
L’omissione della partecipazione è eccezionale e richiede esigenze di celerità concrete e specificamente motivate; il mero richiamo al rischio infiltrativo non è sufficiente.
art. 92, comma 2-quater, d.lgs. 159/2011
Da qui la necessità di attivare il contraddittorio, che nel nuovo impianto normativo (art. 92 co. 2 bis) non riveste poi solo un valore difensivo (statico), ma anche una tipica funzione proattiva (dinamica) suscettibile di promuovere, se del caso, il self cleaning (art. 92 co. 2 quater C.A.M.) e i nuovi istituti di prevenzione collaborativa (art. 94 bis C.A.M.): tanto più in quanto la Prefettura, in tale mutato quadro normativo (si v. in particolare Cons. Stato, Sez. III n. 7279/2023), non svolge più una funzione meramente diagnostica (qualificazione del pericolo infiltrativo oggettivo), ma anche una indefettibile valutazione prognostica (soggettiva) sulla capacità di ciascun singolo e distinto operatore economico indagato, attraverso idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi all’economia lecita (art. 94 bis cit.).
La partecipazione procedimentale nell’ambito dell’interdittiva ha anche una funzione proattiva: consente di valutare eventuali misure di self cleaning e la capacità dell’operatore di contrastare il rischio infiltrativo e riallinearsi all’economia lecita.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Da qui la necessità di attivare il contraddittorio, che nel nuovo impianto normativo (art. 92 co. 2 bis) non riveste poi solo un valore difensivo (statico), ma anche una tipica funzione proattiva (dinamica) suscettibile di promuovere, se del caso, il self cleaning (art. 92 co. 2 quater C.A.M.) e i nuovi istituti di prevenzione collaborativa (art. 94 bis C.A.M.): tanto più in quanto la Prefettura, in tale mutato quadro normativo (si v. in particolare Cons. Stato, Sez. III n. 7279/2023), non svolge più una funzione meramente diagnostica (qualificazione del pericolo infiltrativo oggettivo), ma anche una indefettibile valutazione prognostica (soggettiva) sulla capacità di ciascun singolo e distinto operatore economico indagato, attraverso idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi all’economia lecita (art. 94 bis cit.).
Nel quadro della prevenzione collaborativa, la Prefettura deve affiancare alla valutazione del pericolo oggettivo una prognosi sulla possibilità che il singolo operatore, mediante misure correttive, fronteggi il rischio e si riallinei all’economia lecita.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, il contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 costituisce la regola; la sua omissione è derogatoria e deve poggiare su esigenze di celerità effettive, concrete e puntualmente motivate.
- Gli elementi indiziari che giustificano l’interdittiva non possono, per ciò solo, giustificare anche l’omissione del contraddittorio. Non sono sufficienti il generico rischio di infiltrazione mafiosa o la necessità di espellere l’impresa dal mercato, trattandosi di circostanze connaturate alla funzione dell’interdittiva.
- La motivazione sull’urgenza deve indicare circostanze specifiche che rendano impossibile attendere il termine destinato alla fase partecipativa; formule di stile o richiami astratti alla pericolosità del contesto non soddisfano l’onere motivazionale rafforzato.
- Il contraddittorio nel procedimento interdittivo ha funzione non solo difensiva, ma anche proattiva, poiché consente di valutare misure di self cleaning e prevenzione collaborativa e la capacità del singolo operatore di contrastare il rischio infiltrativo.
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