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Sentenza

Sentenza n. 3614/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento A) della delibera della Giunta regionale della Campania del 29 dicembre 2023, n. 800, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”; B) del decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Giunta regionale della Campania (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 12 febbraio 2024, n. 130, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19 febbraio 2024, con oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi”; C) della nota della Giunta regionale della Campania prot. PG/2024/0100008 del 26 febbraio 2024 recante “Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 130 del 12.02.2024. Indirizzi”; D) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente;

Giustizia amministrativa202401572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale e atti attuativi relativi all'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania relativa alla determinazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale riferiti all'esercizio 2023 e, in via provvisoria, all'esercizio 2024, nonché il decreto dirigenziale attuativo, una successiva nota regionale di indirizzi e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. All'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, specifica e univoca, ha escluso la permanenza dell'interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo: il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'esito in rito e dell'accordo delle parti risultante dal verbale d'udienza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    La dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non ne esplicita l'incidenza autonoma sulla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, circa il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudice non può decidere nel merito una controversia quando la parte che l'ha promossa abbia dichiarato, prima della decisione, di non avere più interesse al ricorso.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l'esito in rito della controversia e l'accordo delle parti sul punto, risultante dal verbale d'udienza, ne giustifichino l'adozione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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