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Sentenza

Sentenza n. 12209/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 232/2025 pubbl. il 03/03/2025 RG n. 2790/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202515396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Cassino, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero alla sua immediata attivazione con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese del giudizio presupposto. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero, pur costituitosi secondo l'epigrafe, non ha contestato che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione, in particolare la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, tra la notificazione del titolo e quella del ricorso. Poiché risultava non controversa la mancata esecuzione del giudicato, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stata ritenuta proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione individua il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie a valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non sia contestata e il contenuto dell'obbligo amministrativo risulti determinato dal titolo, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione può essere svolta senza compenso aggiuntivo quando rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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