Sentenza n. 919/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca codice pratica -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- il giorno 16.06.2025 e notificato alla ricorrente in pari data, con il quale si dispone la revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS-rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 04.02.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata dopo oltre sedici mesi dal rilascio del nulla osta e circa undici mesi dal suo ingresso in Italia. L'Amministrazione aveva ritenuto originariamente inammissibile la domanda per irregolarità nell'espletamento del Labour Market Test: mancata prova della trasmissione al Centro per l'Impiego della richiesta di personale, incoerenza tra la data dell'autocertificazione di indisponibilità e quella della presunta trasmissione della richiesta, nonché mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla disciplina applicabile. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. 286/1998 e della circolare ministeriale n. 3836/2007, sostenendo che le carenze erano imputabili esclusivamente al datore di lavoro e che, non essendosi perfezionato il rapporto per cause a lei non riconducibili, avrebbe dovuto essere valutato il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buona fede, proporzionalità e affidamento incolpevole, valorizzando l'ingresso regolare, il lungo periodo trascorso senza convocazione e l'attivazione per reperire una nuova occupazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8 CEDU, in ragione dei legami familiari e sociali instaurati in Italia e della presenza del coniuge regolarmente soggiornante. Nel corso del giudizio ha inoltre documentato una nuova occasione lavorativa e la successiva stipulazione di un contratto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta ai fini del riesame. Ha ritenuto che, indipendentemente dal valore delle irregolarità relative al Labour Market Test, esse fossero state rilevate dopo un periodo procedimentale eccezionalmente lungo, non imputabile alla lavoratrice, la quale non era stata convocata per la stipula del contratto. Il decorso del tempo aveva reso più difficile contestare eventuali mancanze del datore di lavoro e aveva prodotto sopravvenienze che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare. Il Collegio ha attribuito rilievo alla buona fede della straniera, all'ingresso regolare, al positivo inserimento lavorativo e sociale e alla nuova occupazione reperita nelle more. Ha affermato che l'Amministrazione deve compiere una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando l'imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario e la proporzionalità della revoca o del diniego rispetto alla situazione concreta. Il provvedimento è stato ritenuto viziato per violazione dell'art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. 286/1998, dei principi di buona fede e proporzionalità, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Il riesame dovrà considerare anche la presenza in Italia del coniuge regolarmente soggiornante. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Spese integralmente compensate per la novità della fattispecie e l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
Disciplina la verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti in Italia per il profilo richiesto, nell'ambito del Labour Market Test; l'Amministrazione ha contestato l'irregolare espletamento di tale adempimento.
art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998
Il giudice ne ricava l'obbligo di valutare la posizione dello straniero quando il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro non sia a lui imputabile, verificando in concreto la possibilità di tutela della sua posizione e la proporzionalità della revoca o del diniego del titolo.
art. 9, comma 5, lettera a), D.P.C.M. 27 settembre 2023
Prevede il termine rilevante per la procedura di verifica della disponibilità di personale; il provvedimento impugnato aveva ritenuto che la richiesta al Centro per l'Impiego non lo avesse fatto decorrere.
art. 8 CEDU
Invocato dalla ricorrente a tutela della vita privata e familiare in Italia; il TAR ha imposto all'Amministrazione di considerare, nel riesame, anche la presenza del coniuge regolarmente soggiornante, senza decidere autonomamente la censura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato viene adottata dopo un lungo periodo dal suo rilascio e dall'ingresso regolare dello straniero, l'Amministrazione deve valutare in concreto se le irregolarità della procedura siano imputabili al lavoratore oppure esclusivamente al datore di lavoro; il lavoratore non può essere chiamato a rispondere di omissioni o carenze documentali estranee alla sua sfera di controllo.
- Il decorso di un periodo procedimentale eccezionalmente lungo, durante il quale lo straniero non sia stato convocato per la stipula del contratto, impone all'Amministrazione di considerare le sopravvenienze maturate e di motivare specificamente sulla loro rilevanza ai fini della revoca del nulla osta o del diniego del titolo di soggiorno.
- La buona fede dello straniero entrato regolarmente in Italia, il suo effettivo inserimento lavorativo e sociale e l'eventuale reperimento di una nuova occupazione costituiscono elementi da ponderare ai fini del giudizio di proporzionalità della revoca del nulla osta e della tutela della sua posizione soggiornante.
- La revoca del nulla osta non può fondarsi sulla sola rilevazione formale di irregolarità imputabili al datore di lavoro, senza una valutazione sostanziale della situazione individuale dello straniero, dell'imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto e del bilanciamento tra controllo dei flussi migratori e tutela della regolare presenza sul territorio nazionale.
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