Sentenza del 31/03/2015 n. 6504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggiore ILOR per l'anno 1994. L'accertamento traeva origine dal recupero a tassazione, come ricavo non contabilizzato, di lire 2.550.000.000 connessi a un'operazione di compravendita e locazione finanziaria di un immobile. Il motivo decisivo riguardava però un vizio processuale: il giudizio, relativo al reddito di una società di persone, non si era svolto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che erano litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbiti gli altri motivi di merito. Ha rilevato la nullità assoluta dell'intero giudizio, poiché la controversia sul reddito della società di persone coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, salvo questioni personali. Il fatto che fosse intervenuto il fallimento e che vi fosse un unico curatore non rendeva sufficiente la partecipazione della sola curatela, non risultando instaurato il contraddittorio anche in riferimento ai soci. La sentenza d'appello e quella di primo grado sono state quindi cassate, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, che dovrà integrare il contraddittorio e decidere nuovamente la controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articoli 101 e 102 c.p.c.
Impongono il rispetto del contraddittorio e la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari quando la decisione incide inscindibilmente sulle loro posizioni.
Articolo 111, comma 2, Costituzione
Rileva quale fondamento costituzionale del principio del contraddittorio e del giusto processo.
Articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede il litisconsorzio necessario nel processo tributario quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti.
Articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986
La Corte richiama il principio di imputazione ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, del reddito prodotto dalle società di persone, anche indipendentemente dalla sua percezione.
Articolo 40 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato in relazione all'accertamento del reddito delle società di persone e alla necessità di considerare unitariamente la posizione della società e quella dei soci.
Articoli 147 e 148 della legge fallimentare, nel testo applicabile ratione temporis
Sono richiamati per il principio dell'unicità degli organi della curatela e per l'estensione della rappresentanza processuale del curatore al fallimento della società e dei soci, senza eliminare la distinzione tra i rispettivi patrimoni.
Articolo 360, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle regole processuali, inclusa la mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti il reddito di una società di persone, devono normalmente partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci, perché l'accertamento del reddito è unitario e si riflette automaticamente sulle posizioni dei soci.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero procedimento, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni già adottate e rinvio al primo giudice.
- Il fallimento della società di persone e la presenza di un unico curatore possono attenuare gli effetti pratici del litisconsorzio, ma non esonerano dal dare esplicita rappresentanza processuale alla società e a ciascun socio coinvolto.
- Quando il giudizio viene dichiarato nullo per un vizio di contraddittorio, la Corte non esamina normalmente le questioni di merito, che restano assorbite e dovranno essere valutate dal giudice di rinvio dopo la corretta instaurazione del processo.
- La decisione non stabilisce se l'importo di 2.550.000.000 di lire costituisse effettivamente un ricavo o una restituzione di anticipi: tale questione dovrà essere riesaminata nel nuovo giudizio.
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