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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30953/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza che li aveva dichiarati responsabili, con giudizio abbreviato di primo grado confermato in appello, del reato di coltivazione di marijuana in ingenti quantità, contestando: (1) la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (ricorso di Jamil Abdelmalek), per presunta omessa valutazione delle ammissioni rese e disparità di trattamento rispetto ad altro coimputato; (2) l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tossicologici e la nullità delle operazioni di campionatura per omesso avviso al difensore, nonché l'omessa autonoma valutazione della Corte d'appello su tali eccezioni (ricorsi di Nasso, Giovinazzo e Rao).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche: la pena è stata congrua rispetto alla gravità e alle modalità dell'attività illecita (coltivazione in serra di grandi dimensioni, 10.836 piante, ingenti quantità di materiale secco e parzialmente essiccato) e le ammissioni del ricorrente non giustificavano l'applicazione delle attenuanti generiche, mentre il coimputato Larbi Lahmidi aveva fornito un contributo investigativo più rilevante. Quanto alla pretesa inutilizzabilità degli accertamenti tecnici, la Corte ha escluso che l'omesso avviso al difensore integri una nullità assoluta; inoltre, la scelta del rito abbreviato ha determinato la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 6-bis. Ha inoltre osservato che, sul piano del controllo di legittimità, la Cassazione può valutare la correttezza in diritto della decisione indipendentemente dalla motivazione del giudice d'appello. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito sia congrua e conforme ai parametri di legge, non essendo la pena applicata manifestamente eccessiva.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante nella misura minima prevista, contribuendo all'aumento della pena.

  • art. 87, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Regola le formalità per il prelievo dei campioni di sostanza stupefacente richiamando l'art. 364 c.p.p.; la Corte ha osservato che l'omesso avviso al difensore non comporta automaticamente nullità assoluta.

  • art. 364 cod. proc. pen.

    Prevede oneri di avviso al difensore e facoltà di assistenza; la Corte ha precisato che questi oneri non equivalgono a un obbligo di presenza che, se violato, determinerebbe una nullità assoluta.

  • art. 360 cod. proc. pen. (richiesta di consulenza per accertamenti irripetibili)

    Stabilisce l'avviso al difensore per accertamenti irripetibili e la facoltà (non l'obbligo) di assistenza; la Corte ha richiamato tale principio per escludere l'insanabilità delle violazioni contestate.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    «derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza»

    Indica le nullità assolute ed insanabili; la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore sugli accertamenti tecnici non rientri nelle ipotesi di nullità assoluta previste dall'art. 179.

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    «[l]a richiesta di giudizio abbreviato proposta dell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio»

    Disposizione chiave applicata dalla Corte per affermare che il rito abbreviato sanava le presunte nullità non assolute e impediva di dedurre l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti, salvo violazioni di divieti probatori.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato in relazione alla contestazione sulle operazioni di campionatura; la Corte non ha individuato in tale normativa un fondamento per dichiarare nullità assolute nell'ipotesi dedotta.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato produce la sanatoria delle nullità non assolute e limita la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti tecnici, salvo esistenza di divieti probatori o nullità assolute espressamente previste dalla legge.
  • L'omesso avviso al difensore del compimento di accertamenti tecnici o del prelievo dei campioni, di per sé, non costituisce automaticamente una nullità assoluta: va valutato se la normativa preveda l'obbligo di presenza o una nullità espressa e assoluta.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede una valutazione concreta del contributo del reo alle indagini; ammissioni generiche o dichiarazioni riconducibili a fatti già acclarati dalle forze dell'ordine possono non essere sufficienti.
  • L'applicazione dell'aggravante per ingente quantità ai sensi del d.P.R. 309/1990 aumenta la pena e può giustificare una condanna nella media edittale anche se l'aumento è applicato nella misura minima consentita.
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione può valutare la correttezza in diritto della decisione impugnata indipendentemente dalla motivazione esposta dal giudice di merito; pertanto, la semplice richiamazione della motivazione di primo grado non impedisce il controllo di legittimità.
  • La mancata ammissione del ricorso per inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e l'applicazione di ammende, soprattutto se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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