Cassazione Penale, Ordinanza n. 41160/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resta quindi ferma, perché il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità, essendo meramente reiterativo e non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia per reati commessi in Reggio Emilia il 21 dicembre 2020. Il ricorso era affidato a un solo motivo, con cui si deducevano l'erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse mal valutato la personalità e il comportamento dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la pluripregiudizialità specifica e per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, la gravità concreta della condotta di guida notturna ad altissima velocità in pieno centro senza fermarsi all'alt intimato, e un comportamento processuale limitato all'ammissione del rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. La sentenza di merito richiamava inoltre giurisprudenza secondo cui il consenso all'acquisizione degli atti di indagine non è elemento valutabile ai fini delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 62 bis c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base di censure meramente ripetitive o di elementi non significativamente valorizzabili dalla difesa; il giudice di merito può negarle considerando la gravità del fatto, i precedenti penali e il comportamento processuale dell'imputato.
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
Norma richiamata tra i reati contestati, in relazione alla guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.
art. 699 c.p.
Norma richiamata tra i reati contestati.
art. 4 l. n. 110/1975
Norma richiamata tra i reati contestati.
Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879
Il consenso all'acquisizione degli atti di indagine non costituisce elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di attenuanti generiche richiede una critica concreta e puntuale alla valutazione del giudice di merito; non è sufficiente invocare in modo astratto la norma o riproporre argomenti già esaminati.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono essere valorizzati i precedenti penali specifici e la gravità concreta del fatto, oltre a un comportamento processuale non indicativo di concreta resipiscenza.
- Il consenso alla acquisizione degli atti di indagine, da solo, non è elemento idoneo a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
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