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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10370/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un immobile situato in Fabro, sul quale era installato un impianto fotovoltaico. La società contribuente aveva presentato una proposta di attribuzione di nuova rendita a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015. L'amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita in misura superiore rispetto alla proposta del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo che gli impianti di conversione e i pannelli fotovoltaici fossero scorporabili dalla stima perché non stabilmente ancorati al tetto, ma solo appoggiati e quindi amovibili. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso dal calcolo componenti che non erano state incluse nella stima, la quale riguardava invece il valore della superficie di copertura dell'immobile su cui gli impianti erano allocati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, nella stima catastale degli immobili speciali e particolari vanno considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, mentre restano esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente valorizzato il solo dato della mancata stabilità dell'ancoraggio al tetto, senza considerare che la rendita rideterminata dall'amministrazione non era stata calcolata includendo i pannelli e gli impianti fotovoltaici, ma aveva riguardato il valore della superficie di copertura dell'immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    disciplina la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare; include suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • d.m. n. 701/1994

    richiamato come regolamento cui sono ricondotti gli atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita

  • art. 1, comma 22, L. n. 208/2015

    richiamato nel testo per l'adeguamento della procedura DOCFA e per la dichiarazione di variazione catastale finalizzata alla rideterminazione della rendita

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente per affermare che resta invariato il regime degli oneri probatori gravante sul contribuente nella procedura di aggiornamento catastale

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti alle categorie speciali e particolari, la distinzione decisiva non è data dalla mera stabilità fisica dell'elemento sul bene, ma dalla sua funzione: sono esclusi i componenti impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi o strutturalmente connessi, mentre restano computabili solo suolo, costruzioni ed elementi che accrescono qualità e utilità dell'immobile.
  • La procedura di aggiornamento catastale introdotta per adeguare le rendite ai nuovi criteri non consente una revisione generalizzata del classamento, ma serve esclusivamente a scorporare le componenti che la nuova disciplina non considera più ai fini estimativi; l'istanza di variazione resta comunque soggetta al consueto riparto dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • È censurabile la decisione di merito che escluda dalla stima catastale componenti non valutate dall'Ufficio solo perché non stabilmente ancorate al fabbricato, quando la rendita sia stata in realtà determinata sul valore della superficie o della struttura dell'immobile e non sull'inclusione di quei componenti impiantistici.
  • La norma catastale di cui alla L. n. 208/2015 ha natura estimativa e non agevolativa: essa definisce il regime ordinario di inclusione/esclusione dei beni nella base di rendita, sicché il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo, non la connotazione materiale del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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