Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 337/2024, pubblicata il 21/3/2024.

Giustizia amministrativa202501407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 337/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 337/2024, pubblicata il 21 marzo 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 19 settembre 2025. La pronuncia era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e previa notificazione della pronuncia, è ammissibile l'azione di ottemperanza, purché l'inadempimento risulti perdurante.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine perentorio stabilito nella pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, con conseguente detrazione delle somme o prestazioni già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.