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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18782/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/06/2020 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riferimento a plurime pronunce penali (elencate da a) a g) nella decisione) tra cui condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), reati in materia di stupefacenti (artt. 73, 74 d.P.R. 309/1990), reati in materia di armi (legge 497/74) e omicidi (art. 575 e 577 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 81 c.p.) e carenza motivazionale per la presunta omissione, da parte del giudice dell'esecuzione, di valutare due ordinanze del G.I.P. (27/02/2020 e 23/12/2019) che avevano riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcune sentenze, sostenendo che su quelle basi doveva riconoscersi anche la continuazione con la sentenza relativa all'omicidio indicato al punto g).

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione ha effettivamente valutato le precedenti ordinanze del G.I.P. e ha fornito motivazione adeguata per escludere la continuazione tra i reati indicati (a-f) e l'omicidio indicato in g). La decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste automatismo nella ricomprensione per continuazione di omicidi nell'ambito di un'associazione mafiosa: bisogna provare che l'omicidio fosse parte del medesimo disegno criminoso sin dall'origine. Nel caso concreto l'omicidio di Aliberti è stato ritenuto imprevedibile e sorretto da movente vendicativo estemporaneo non condiviso, con ampi riscontri temporali e motivazionali contrari all'unitarietà del disegno criminoso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte valuta se i vari titoli esecutivi possono formare oggetto di un unico trattamento per continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento al parametro sostanziale per l'individuazione dell'unicità del disegno criminoso necessario alla configurazione della continuazione; la Corte sottolinea che non è ammesso un automatismo nel collegare associazione mafiosa e reati-fine come l'omicidio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: la sentenza distingue tra l'associazione (reato permanente) e i singoli reati-fine, affermando che la mera strumentalità dei reati-fine rispetto all'associazione non è sufficiente a configurare la continuazione se non provata la programmazione originaria dell'omicidio.

  • art. 575 cod. pen.

    Omicidio: la Corte richiede prova che l'omicidio fosse previsto nel disegno criminoso comune sin dalle fasi iniziali per poterlo unificare per continuazione con il reato associativo.

  • art. 577 cod. pen. (n. 3 e 4)

    Circostanze aggravanti riferite all'omicidio: richiamate nelle sentenze di condanna, ma la loro presenza non basta a dimostrare l'identità del disegno criminoso con l'associazione.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reati in materia di stupefacenti: evocati per i titoli di condanna; la Corte osserva che tali reati, per la loro natura e per i distacchi temporali, non implicano di per sé la prevedibilità di omicidi e non garantiscono l'unicità del disegno criminoso.

  • legge 497/1974 (artt. 10, 12, 14)

    Normativa relativa alle armi richiamata per alcune condanne: presenza di reati in materia di armi non determina automaticamente la loro inclusione in un medesimo disegno criminoso con omicidi lontani nel tempo.

  • art. 7 D.L. n. 152/1991

    Norma citata nella giurisprudenza richiamata a titolo esemplificativo (aggravante collegata ad alcuni delitti): utilizzata per illustrare precedenti orientamenti sul rapporto tra associazione mafiosa e reati gravi come il tentato/omicidio.

Massime di principio

  • La configurabilità della continuazione richiede l'unicità di un disegno criminoso che abbia incluso, sin dalle sue linee essenziali, i vari reati: non è sufficiente la mera appartenenza a un'associazione o la strumentalità funzionale dei reati-fine.
  • Tra associazione di tipo mafioso (416-bis) e omicidi non opera un automatismo: occorre prova che l'omicidio fosse prevedibile e programmato nel disegno associativo all'atto dell'adesione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare specificamente le ragioni per le quali accoglie o esclude la continuazione anche quando altri giudici (es. G.I.P.) abbiano adottato provvedimenti difformi; le precedenti ordinanze non vincolano ma devono essere esaminate.
  • Fattori che indeboliscono la tesi della continuazione: forte distanza temporale tra i fatti, moventi personali ed estemporanei (es. vendetta), mancata condivisione del progetto criminoso da parte degli esecutori materiali, natura dei reati (es. traffico di droga) che normalmente non implicano omicidi.
  • La questione è essenzialmente di fatto (quaestio facti): la decisione spetta all'apprezzamento del giudice di merito che deve fornire motivazione adeguata; l'assenza di carenze motivazionali preclude il riesame da parte della Corte di legittimità.

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