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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 2602 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Avviso di accertamento - Plusvalenza - Tassazione separata - Vendita terreni edificabili - Valori accertati in materia di imposta di registro - Non sufficienti a giustificare la rettifica - Applicazione in via esclusiva del criterio presuntivo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva determinato la plusvalenza imponibile utilizzando esclusivamente il maggior valore attribuito ai terreni ai fini dell'imposta di registro, ritenendo tale valore sufficiente a rettificare il reddito dichiarato e ad applicare la tassazione separata. Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento, sostenendo che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisse soltanto un elemento presuntivo, non sufficiente da solo a dimostrare un maggior corrispettivo o una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta invalida nella parte in cui si fondava esclusivamente sui valori accertati ai fini dell'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, norma di interpretazione autentica, tale criterio presuntivo non può essere applicato in via esclusiva. I valori determinati dall'UTE o dall'Agenzia del Territorio possono essere considerati soltanto insieme alla situazione economica e contabile dell'impresa e ad altri elementi documentali concordanti. In mancanza di tali ulteriori elementi, essi non giustificano la rettifica del reddito.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 147/2015

    Norma di interpretazione autentica che esclude l'applicazione in via esclusiva del valore accertato ai fini dell'imposta di registro per la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.

    Il maggior valore attribuito a un immobile ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente un maggior corrispettivo o una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF. Occorrono ulteriori elementi probatori, contabili o documentali, valutati complessivamente.

Massime di principio

  • Nella vendita di terreni edificabili, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può costituire, da solo, la prova di una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare ulteriori elementi concreti e concordanti, oltre al valore di registro, per dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito sia superiore a quello dichiarato.
  • Le valutazioni dell'UTE o dell'Agenzia del Territorio hanno valore indiziario e devono essere confrontate con la contabilità, i contratti, i pagamenti e la situazione economica complessiva del contribuente.
  • Un accertamento fondato esclusivamente sul criterio presuntivo del valore di registro è, in linea generale, illegittimo e può essere contestato dal contribuente.
  • La rettifica può invece risultare legittima quando il valore di registro concorre con altri elementi documentali o presuntivi idonei a dimostrare l'esistenza di una plusvalenza maggiore.

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