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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2802/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna (Tribunale di Gela e Corte d'Appello di Caltanissetta) per i reati indicati agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 256, comma 2, d.lgs. n.152/2006. La difesa ha articolato tre censure: 1) vizio nella valutazione delle prove, contestando che l'identificazione degli imputati sia avvenuta solo sulla base del numero di targa del veicolo senza prova del titolo di proprietà, della corrispondenza della targa o del modello del veicolo; 2) mancato superamento del ragionevole dubbio sulla colpevolezza; 3) diniego del beneficio previsto dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non manifestamente fondati quanto al merito della critica probatoria, rilevando che sia il Tribunale che la Corte territoriale avevano tratto l'identificazione dagli elementi relativi alla targa senza ulteriori specificazioni. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione (maturata al più tardi il 24/10/2022), rendendo così inapplicabile il rinvio per insufficiente motivazione su punto decisivo del tema di prova.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 81, comma finale; art. 110

    Le norme sono richiamate per inquadrare la responsabilità in concorso; la Corte non entra nel dettaglio di reinterpretazioni particolari ma le usa come base per la contestazione della responsabilità penale in concorso

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

    Norma ambientale oggetto della contestazione; la Corte mantiene che tale norma è la base della imputazione, senza però ritenere risolto il tema probatorio al riguardo

  • Codice penale

    La parte lamentava il diniego del beneficio previsto dall'art. 131-bis; la sentenza di Cassazione rileva il motivo ma conclude che l'intervenuta prescrizione rende la rilevanza pratica del diniego ininfluente ai fini del dispositivo

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sezioni Unite

    Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244275)

    Richiamato il principio secondo cui l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione preclude il rinvio per insufficiente motivazione su un punto decisivo e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Massime di principio

  • L'identificazione di un imputato basata unicamente sul numero di targa richiede motivazione e riscontri probatori (es. prova del titolo di proprietà, congruenza del modello, immagini chiare); la mera menzione della targa senza spiegazioni può rendere la motivazione insufficiente.
  • Se la Corte territoriale conferma una condanna desumendo l'identità dalla targa senza affrontare le censure difensive, è possibile che la motivazione sia insufficiente e, in assenza di prescrizione, ciò giustificherebbe l'annullamento con rinvio per riesame del tema di prova.
  • L'intervenuta prescrizione estingue il reato e, se maturata prima della decisione definitiva, può determinare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, rendendo ininfluenti questioni processuali o di merito che non incidono sul dispositivo.
  • La richiesta di benefici o attenuanti (es. art. 131-bis c.p.) può diventare priva di rilievo pratico se la prescrizione estingue il reato; pertanto, nei casi in cui la prescrizione è possibile, è cruciale verificare i termini presuntivi di estinzione prima di insistere su questioni che potrebbero risultare astratte.
  • Il difetto di motivazione su un punto decisivo del tema probatorio è in linea di principio sanabile mediante annullamento con rinvio, salvo che un fatto sopravvenuto come la prescrizione renda inammissibile o inutile il rinvio.
  • È importante, in casi analoghi, calcolare con precisione i termini della prescrizione e segnalarli tempestivamente, perché l'eventuale estinzione del reato può cambiare radicalmente l'esito del giudizio di legittimità.

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