Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell’avviso orale del Questore di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 19.03.2024.

Giustizia amministrativa202400910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore adottato in relazione a contestazioni penali per associazione per delinquere, frode nelle pubbliche forniture e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore dopo un'ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti. Ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 159/2011, l'eccesso di potere e il difetto di motivazione, sostenendo l'insussistenza del requisito dell'abitualità nella commissione di reati, la propria incensuratezza e la mancanza di una condanna penale. Ha inoltre dedotto che l'ordinanza cautelare era stata successivamente annullata dal Tribunale del Riesame e che il provvedimento non indicava adeguatamente le ragioni della misura né quelle della mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'avviso orale come provvedimento monitorio e misura di prevenzione lato sensu preventiva, per la cui adozione non è necessario l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato né l'esistenza di fatti definitivamente qualificati come reati. Sono sufficienti elementi circostanziati, anche indiziari o fondati su sospetti, purché adeguatamente motivati, dai quali emerga una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, le molteplici e gravi contestazioni formulate dall'autorità giudiziaria rendevano non irragionevole l'adozione della misura e la motivazione era sufficiente. L'ordinanza del Tribunale del Riesame, successiva all'avviso orale, non incide sulla legittimità dell'atto valutata al momento della sua adozione, ferma la possibilità di chiedere all'amministrazione una revisione alla luce delle sopravvenienze. È stata respinta anche la censura procedimentale: per la natura preventiva ed emergenziale dell'avviso orale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, restando rimessa alla valutazione discrezionale del Questore l'eventuale attivazione del contraddittorio quando le circostanze lo consentano. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    L'avviso orale è una misura monitoria e preventiva che può fondarsi su indizi e non richiede l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    La riconducibilità del destinatario a una delle categorie di pericolosità può essere desunta da un quadro complessivo di elementi di fatto, anche di natura indiziaria, senza necessità di una condanna penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è un provvedimento monitorio e una misura di prevenzione lato sensu preventiva; la sua adozione non presuppone l'accertamento della responsabilità penale del destinatario né una definitiva qualificazione dei fatti come reati.
  • Ai fini dell'avviso orale, la pericolosità sociale può essere desunta da un quadro complessivo di elementi di fatto, anche indiziari o consistenti in sospetti, purché sufficientemente circostanziati e adeguatamente motivati, idonei a ricondurre il soggetto a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011.
  • La valutazione della pericolosità sociale compiuta dal Questore costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico o della motivazione.
  • La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; una pronuncia giudiziaria favorevole sopravvenuta non determina, di per sé, l'illegittimità originaria dell'atto, salva la possibilità di chiedere all'amministrazione la revisione della misura alla luce delle sopravvenienze.
  • Per la natura preventiva ed emergenziale dell'avviso orale, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; il Questore può tuttavia attivare il contraddittorio quando ritenga che le circostanze concrete consentano di farlo senza pregiudicare l'immediatezza dell'intervento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.