Cassazione Civile, Ordinanza n. 35724/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto all’opponente il pagamento di euro 22.000 oltre interessi, somma indicata come residuo di un assegno di euro 30.000 emesso dall’opponente. L’opponente sosteneva che l’assegno fosse stato rilasciato solo in garanzia nell’ambito della compravendita di un terreno, per un prezzo di euro 30.000 già integralmente pagato con altro assegno, e chiedeva di provare per testi tale accordo. Il giudice di primo grado ha invece ritenuto, sulla base di una scrittura privata tra le parti, che il prezzo effettivo dell’immobile fosse di euro 60.000 e che l’assegno fosse stato rilasciato a saldo del maggior importo. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia, violazione degli artt. 112 c.p.c., 1417 e 2724 c.c. e difetto di motivazione, lamentando il mancato accoglimento della prova testimoniale volta a dimostrare la funzione di garanzia dell’assegno e sostenendo che la scrittura privata non poteva infirmare l’atto pubblico di compravendita; 2) ancora violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la scrittura privata non dimostrasse la simulazione del prezzo e che vi fossero altre risultanze istruttorie contrastanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era cumulativo e formulato in modo confuso, tale da non consentire l’autonoma individuazione delle singole doglianze; ha inoltre osservato che la questione della prova testimoniale era comunque infondata, perché la relativa istanza era stata considerata rinunciata per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni e, comunque, sarebbe stata inammissibile perché diretta a provare un patto verbale aggiunto a una convenzione soggetta a forma scritta ad substantiam. Il secondo motivo è stato ritenuto incomprensibile e comunque volto a ottenere un riesame del merito e delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura per omessa pronuncia è inammissibile se non indica chiaramente la statuizione asseritamente omessa; inoltre non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del merito.
art. 1417 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della simulazione; la Corte evidenzia che la presenza di una controdichiarazione consente di ritenere dimostrata la simulazione del prezzo.
art. 2724 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte esclude che la prova orale fosse ammissibile per dimostrare un patto verbale aggiunto a un accordo soggetto a forma scritta ad substantiam.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando un singolo motivo cumula plurime censure eterogenee senza consentire di distinguerle e ricondurle ai pertinenti vizi denunciati.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve indicare in modo specifico la statuizione asseritamente mancata; in difetto, la censura è inammissibile.
- La prova testimoniale non può essere ammessa per dimostrare un patto verbale aggiunto a una convenzione soggetta a forma scritta ad substantiam.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una controdichiarazione tra le parti, il ricorrente non può in cassazione chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio per proporre una diversa lettura dei fatti.
- La Corte di cassazione controlla legalità e logicità della decisione, non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
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