Cassazione Penale, Sentenza n. 29577/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo centrale del ricorso è che il Tribunale del riesame non ha considerato, nella motivazione, rilevanti atti di indagine prodotti dal pubblico ministero (in particolare i tabulati telefonici del 14/03/2024 e la consulenza Palmerini del 19/03/2024), dai quali emergono ulteriori chiamate effettuate dall'indagato verso utenze localizzate a Milano, Crotone e Novara, contatti con società di noleggio auto e l'uso di un altro telefono riservato mai consegnato: elementi che dimostrerebbero un uso libero e non autorizzato degli strumenti di comunicazione durante gli arresti domiciliari, non compatibile con la gravità del reato (duplice tentato omicidio con arma da fuoco).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale del riesame per non aver esaminato e motivato rispetto ai documenti probatori nuovi prodotti dal pubblico ministero (tabulati e consulenza), nonostante tali atti fossero stati trasmessi e indicizzati. In base alla giurisprudenza richiamata, il giudice dell'appello cautelare è tenuto a pronunciarsi anche sugli elementi probatori introdotti dopo la decisione impugnata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Genova per un nuovo esame.
Norme richiamate
artt. 56, 575 cod. pen.
Indicano la fattispecie contestata all'indagato (tentativo di omicidio). Vengono richiamati per definire la gravità del reato rispetto alla valutazione della misura cautelare.
art. 384 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al fermo di indiziato di delitto che era stato eseguito nei confronti dell'indagato; contestualizza la fase procedimentale iniziale.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato per la disciplina del giudizio di appello cautelare: la Corte ricorda che in tale giudizio possono essere prodotti elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, per cui il giudice dell'appello deve valutare anche gli atti successivamente prodotti.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale di Genova cui rinviare il nuovo giudizio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti amministrativi da svolgere in cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio.
Giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 15403 del 30/11/2023)
Precedente di legittimità richiamato per affermare il principio secondo cui il giudice dell'appello cautelare deve esaminare e motivare anche sugli elementi probatori nuovi prodotti dopo la decisione impugnata, nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare il giudice è tenuto a valutare e motivare anche in ordine agli elementi probatori prodotti dopo la decisione impugnata; l'omissione di tale esame può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Tabulati telefonici e consulenze tecniche che documentano contatti non autorizzati o l'uso di strumenti di comunicazione non consegnati possono integrare un grave fattore di pericolosità e giustificare il mantenimento o il ritorno a una misura cautelare più afflittiva (es. carcere).
- La Procura può impugnare le decisioni che alleggeriscono misure cautelari quando vi siano elementi probatori nuovi o non considerati che incidono sulla valutazione del pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato.
- Il Tribunale del riesame deve esplicitare in motivazione perché ritiene non rilevanti elementi di indagine specifici, soprattutto quando si tratta di documentazione abbondante e dettagliata come tabulati e consulenze; la mera enunciazione dell'esistenza di atti non è sufficiente.
- In presenza di reati gravi (es. tentato omicidio), i Giudici devono essere particolarmente attenti alla coerenza della valutazione delle misure con le risultanze investigative, e la mancata considerazione di riscontri probatori rilevanti è una via efficace per il ricorso del pubblico ministero.
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